Art. 6. Messaggi autogestiti 1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ha luogo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento alle candidature per le elezioni politiche, o delle elezioni amministrative. I relativi spazi sono ripartiti tra i soggetti politici di cui all'art. 4, comma 3, e di cui all'art. 9, comma 3, lettere a) e b), del presente provvedimento. 2. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione. La comunicazione della Rai e' valutata dalla commissione con le modalita' di cui all'art. 11 del presente provvedimento. 3. I soggetti politici di cui all'art. 4, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale: a) e' presentata alla sede nazionale della Rai entro il quinto giorno successivo alla data corrispondente al termine per la presentazione delle candidature; b) dichiara l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare i requisiti indicati dall'art. 4, comma 3; c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge; d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. 4. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla Rai, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non puo' recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facolta' degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo loro originariamente assegnato. 5. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.