Art. 6.
                        Messaggi autogestiti

  1. La  programmazione  dei  messaggi  politici  autogestiti  di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  b), ha luogo, ai sensi dell'art. 4,
comma  3,  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento alle
candidature   per   le   elezioni   politiche,   o   delle   elezioni
amministrative.  I  relativi  spazi  sono  ripartiti  tra  i soggetti
politici  di  cui  all'art. 4, comma 3, e di cui all'art. 9, comma 3,
lettere a) e b), del presente provvedimento.
  2. Entro  il  quinto  giorno  successivo alla data di pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la Rai comunica
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla commissione
il   numero   giornaliero   dei  contenitori  destinati  ai  messaggi
autogestiti,  nonche'  la  loro collocazione nel palinsesto, che deve
tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le
indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
intendono riferite all'insieme della programmazione. La comunicazione
della  Rai  e'  valutata  dalla  commissione  con le modalita' di cui
all'art. 11 del presente provvedimento.
  3. I  soggetti  politici  di  cui  all'art. 4, comma 3, beneficiano
degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:
    a) e'  presentata  alla  sede nazionale della Rai entro il quinto
giorno   successivo  alla  data  corrispondente  al  termine  per  la
presentazione delle candidature;
    b) dichiara  l'avvenuta  presentazione delle candidature in tanti
ambiti  territoriali  da soddisfare i requisiti indicati dall'art. 4,
comma 3;
    c) indica  la  durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i
limiti di legge;
    d) specifica  se  ed  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi  gratuitamente  delle  strutture tecniche della Rai, ovvero
fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche'
con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.
  4. La   Rai   provvede  a  ripartire  le  richieste  pervenute  nei
contenitori.  Per giustificati motivi i termini indicati nel presente
articolo  possono  essere modificati o derogati dalla commissione. Il
soggetto  avente diritto che, per fatto non dipendente dalla Rai, non
fruisce  dello  spazio  ad  esso  assegnato  non puo' recuperare tale
spazio   nei   contenitori   trasmessi  successivamente.  La  mancata
fruizione  di  tali  spazi  non  pregiudica  la  facolta' degli altri
soggetti  aventi  diritto  di beneficiare degli spazi loro assegnati,
anche  nel  medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo
loro originariamente assegnato.
  5. Per  quanto  non e' espressamente previsto dal presente articolo
si   applicano   le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28.