Art. 7. Informazione 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri dell'indipendenza, obiettivita', imparzialita' e completezza dell'informazione, nonche' della tutela del pluralismo e della apertura alle diverse forze politiche. 2. Al fine di garantire in ogni circostanza l'effettiva attuazione dei criteri di cui al comma 1, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.