Art. 7.
                            Informazione

  1. Nel  periodo  di vigenza del presente provvedimento, i notiziari
ed   i  relativi  programmi  di  approfondimento  si  conformano  con
particolare   rigore   ai  criteri  dell'indipendenza,  obiettivita',
imparzialita'  e  completezza dell'informazione, nonche' della tutela
del pluralismo e della apertura alle diverse forze politiche.
  2. Al  fine di garantire in ogni circostanza l'effettiva attuazione
dei criteri di cui al comma 1, i direttori responsabili dei programmi
di  cui  al  presente  articolo, nonche' i loro conduttori e registi,
comunque  osservano  in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela
atta  ad  evitare  che  si  determinino  situazioni  di vantaggio per
determinate  forze politiche o determinati competitori elettorali. In
particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella
condizione   di   poter  attribuire,  in  base  alla  conduzione  del
programma,  specifici  orientamenti  politici  ai  conduttori  o alla
testata,  e  che  non  si  determini  in  modo  ingiustificato un uso
eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del
Governo, o di notori esponenti politici.