Art. 8.
Illustrazione, in sede nazionale e regionale, delle modalita' di voto
                   e di presentazione delle liste

  1. La  Rai  predispone  e  trasmette  su  rete nazionale una scheda
televisiva  e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti
per  la  presentazione  delle  candidature  e la sottoscrizione delle
liste.  Negli  ultimi  quindici  giorni  precedenti  il  voto  la Rai
predispone  e  trasmette  una scheda televisiva e una radiofonica che
illustrano  le  principali  caratteristiche  della consultazione, con
particolare  riferimento  al  sistema elettorale ed alle modalita' di
espressione del voto.
  2. Le  schede  di  cui al presente articolo saranno trasmesse anche
immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.
  3. A  far  luogo  almeno  dal  quinto giorno dalla convocazione dei
relativi comizi elettorali, i notiziari trasmessi in ciascuna regione
ove sono programmate consultazioni amministrative informano circa gli
adempimenti  previsti  per  la  presentazione  delle candidature e la
sottoscrizione    delle    liste,   nonche'   circa   le   principali
caratteristiche  della  consultazione, con particolare riferimento al
sistema  elettorale  ed  alle  modalita'  di espressione del voto. La
frequenza  di  tali  informazioni  e'  proporzionale  al numero degli
elettori interessati rispetto al totale regionale.
  4. La  Rai  cura  che  le  informazioni di cui al presente articolo
siano  rese  con  modalita'  che  ne consentano la fruizione anche da
parte dei non udenti.