Art. 8. Illustrazione, in sede nazionale e regionale, delle modalita' di voto e di presentazione delle liste 1. La Rai predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto. 2. Le schede di cui al presente articolo saranno trasmesse anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune. 3. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei relativi comizi elettorali, i notiziari trasmessi in ciascuna regione ove sono programmate consultazioni amministrative informano circa gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste, nonche' circa le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto. La frequenza di tali informazioni e' proporzionale al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale. 4. La Rai cura che le informazioni di cui al presente articolo siano rese con modalita' che ne consentano la fruizione anche da parte dei non udenti.