IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  l'art.  54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n.  274,  a norma del quale le modalita' di svolgimento del lavoro di
pubblica  utilita'  sono determinate dal Ministro della giustizia con
decreto  emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  il  parere  della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, espresso nella seduta
dell'8 marzo 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Lavoro di pubblica utilita'
  1.  Il  lavoro di pubblica utilita', consistente nell'attivita' non
retribuita  a favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato,
le  regioni,  le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza  sociale o di volontariato, a norma dell'art. 54, comma 6,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha ad oggetto:
    a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza
sociale  o  volontariato  operanti,  in particolare, nei confronti di
tossicodipendenti,  persone affette da infezione da HIV, portatori di
handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
    b) prestazioni  di  lavoro  per  finalita'  di protezione civile,
anche  mediante  soccorso  alla  popolazione  in  caso  di  calamita'
naturali,  di  tutela  del  patrimonio  ambientale  e  culturale, ivi
compresa  la  collaborazione  ad  opere  di  prevenzione  incendi, di
salvaguardia  del  patrimonio  boschivo  e forestale o di particolari
produzioni  agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia
di musei, gallerie o pinacoteche;
    c) prestazioni  di  lavoro in opere di tutela della flora e della
fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
    d) prestazioni  di  lavoro  nella  manutenzione  e  nel decoro di
ospedali  e  case  di  cura  o  di  beni del demanio e del patrimonio
pubblico  ivi  compresi  giardini,  ville e parchi, con esclusione di
immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
    e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilita' pertinenti la
specifica professionalita' del condannato.