Art. 4.
             Modalita' del trattamento nello svolgimento
                 di prestazioni di pubblica utilita'
  1.  Durante  lo  svolgimento  del  lavoro  di pubblica utilita', le
amministrazioni,  gli  enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1,
comma  1,  assicurano  il  rispetto  delle norme e la predisposizione
delle  misure  necessarie a tutelare l'integrita' fisica e morale dei
condannati,  curando altresi' che l'attivita' prestata sia conforme a
quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2.
  2.  In  nessun  caso l'attivita' puo' svolgersi in modo da impedire
l'esercizio  dei  fondamentali  diritti umani o da ledere la dignita'
della persona.
  3. I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e
delle   misure   profilattiche  e  di  pronto  soccorso  alle  stesse
condizioni   praticate   per   il  personale  alle  dipendenze  delle
amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.