Art. 4. Modalita' del trattamento nello svolgimento di prestazioni di pubblica utilita' 1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrita' fisica e morale dei condannati, curando altresi' che l'attivita' prestata sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2. 2. In nessun caso l'attivita' puo' svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita' della persona. 3. I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.