Art. 2. Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, centouno autorizzazioni cosi' ripartite: a) quindici autorizzazioni annuali valide anche per l'Austria da utilizzare solo con veicoli "euro due"; b) nove autorizzazioni del tipo "breve durata" da utilizzare anche con veicoli tradizionali; c) settantasette autorizzazioni annuali non valide per l'Austria da utilizzare solo con veicoli "euro due".