Art. 2.
  Alle  imprese  elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine
di punteggio, centouno autorizzazioni cosi' ripartite:
    a) quindici  autorizzazioni annuali valide anche per l'Austria da
utilizzare solo con veicoli "euro due";
    b) nove  autorizzazioni  del  tipo  "breve  durata" da utilizzare
anche con veicoli tradizionali;
    c) settantasette  autorizzazioni annuali non valide per l'Austria
da utilizzare solo con veicoli "euro due".