Art. 3.
    Le  risorse  necessarie  per gli interventi di cui all'art. 1 del
presente  decreto,  disposto  ai  sensi  della  legge  n. 1089/1968 e
successive   modifiche   e   integrazioni,  sono  determinate  in  L.
64.781.093.000   e   graveranno   sulle   disponibilita'   del  Fondo
agevolazione ricerca per l'anno 2001.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 20 marzo 2001
                                     Il direttore generale: Criscuoli