Art. 3. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 64.781.093.000 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo agevolazione ricerca per l'anno 2001. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2001 Il direttore generale: Criscuoli