Art. 2. Modifiche della deliberazione n. 13/99 2.1 Il comma 4.4 dell'art. 4 della deliberazione n. 13/99 e' sostituito dai seguenti commi: "4.4 E' consentita la stipula di contratti di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione n. 13/99, o anche difformi dallo schema di contratto-tipo approvato con la deliberazione n. 119/00, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti, pena la nullita' dei medesimi, entro dieci giorni dalla stipula all'Autorita' per la verifica di cui al successivo comma 4.4-bis. 4.4-bis Entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Autorita' dei contratti di cui precedente comma 4.4, la medesima Autorita' verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con le esigenze di garantire la liberta' di accesso alla rete, l'uso della stessa a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche delle clausole contrattuali. Qualora l'Autorita' non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento dei contratti di cui precedente comma 4.4, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata. 4.4-ter I contratti di vettoriamento, stipulati in applicazione del presente provvedimento, dovranno contenere una clausola che l'inserimento automatico delle modifiche contrattuali che eventualmente imposte dall'Autorita' a seguito della verifica di cui precedente comma 4.4-bis. Tali modifiche contrattuali avranno effetto dalla data di decorrenza dei contratti di vettoriamento.".