Art. 2.
               Modifiche della deliberazione n. 13/99
  2.1  Il  comma  4.4  dell'art.  4  della  deliberazione n. 13/99 e'
sostituito dai seguenti commi:
  "4.4  E'  consentita  la  stipula  di contratti di vettoriamento in
deroga  alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art.
15  della  deliberazione  n.  13/99, o anche difformi dallo schema di
contratto-tipo   approvato   con  la  deliberazione  n.  119/00,  con
l'obbligo  per  i  soggetti  contraenti  di trasmettere copia di tali
contratti,  pena  la  nullita' dei medesimi, entro dieci giorni dalla
stipula  all'Autorita'  per  la  verifica  di cui al successivo comma
4.4-bis.
  4.4-bis  Entro  trenta  giorni  dalla  data di ricevimento da parte
dell'Autorita' dei contratti di cui precedente comma 4.4, la medesima
Autorita'  verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con
le  esigenze  di  garantire  la  liberta' di accesso alla rete, l'uso
della   stessa   a   parita'  di  condizioni,  l'imparzialita'  e  la
neutralita'  del servizio e comunica ai soggetti contraenti, entro il
medesimo  termine,  l'eventuale  esito  negativo  della verifica e le
necessarie modifiche delle clausole contrattuali. Qualora l'Autorita'
non  si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento dei contratti di
cui  precedente  comma 4.4,  l'autorizzazione  si intende tacitamente
accordata.
  4.4-ter I contratti di vettoriamento, stipulati in applicazione del
presente   provvedimento,   dovranno   contenere   una  clausola  che
l'inserimento    automatico    delle   modifiche   contrattuali   che
eventualmente  imposte dall'Autorita' a seguito della verifica di cui
precedente comma 4.4-bis. Tali modifiche contrattuali avranno effetto
dalla data di decorrenza dei contratti di vettoriamento.".