Art. 3. Modifiche della deliberazione n. 119/00 3.1 Nell'art. 8, comma 8.4, lettera c), della deliberazione n. 119/00, l'espressione "applicando il 135% dei corrispettivi di cui all'art. 7, commi 7.1, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99, alla potenza effettivamente prelevata nell'anno" e' sostituita dall'espressione "applicando il 135% dei corrispettivi di cui all'art. 7, commi 7.1, 7.3, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99, alla potenza effettivamente prelevata nell'anno". 3.2 La disposizione di cui al precedente comma si applica a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 119/00. 3.3 In deroga all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 13/99 e all'art. 10 della deliberazione n. 119/00, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e i gestori delle reti di distribuzione effettuano, ove possibile, le verifiche di compatibilita' con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale di cui all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 13/99, delle richieste di vettoriamento o di modifica di contratti di vettoriamento in essere, presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 12 aprile 2001, entro tre giorni dalla data di presentazione delle richieste stesse.