Art. 3.
               Modifiche della deliberazione n. 119/00
  3.1  Nell'art.  8,  comma  8.4,  lettera c), della deliberazione n.
119/00,  l'espressione  "applicando  il 135% dei corrispettivi di cui
all'art.  7, commi 7.1, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99,
alla   potenza  effettivamente  prelevata  nell'anno"  e'  sostituita
dall'espressione   "applicando  il  135%  dei  corrispettivi  di  cui
all'art.  7,  commi  7.1, 7.3, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n.
13/99, alla potenza effettivamente prelevata nell'anno".
  3.2 La disposizione di cui al precedente comma si applica a partire
dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 119/00.
  3.3 In deroga all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 13/99 e
all'art.  10  della deliberazione n. 119/00, il Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. e i gestori delle reti di distribuzione
effettuano,  ove  possibile,  le  verifiche  di compatibilita' con la
salvaguardia  della  sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale di cui all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 13/99,
delle  richieste  di  vettoriamento  o  di  modifica  di contratti di
vettoriamento  in essere, presentate nel periodo compreso tra la data
di  entrata  in  vigore  della  presente deliberazione e il 12 aprile
2001,  entro  tre  giorni dalla data di presentazione delle richieste
stesse.