Art. 4. Disposizioni in materia di regime di avviamento 4.1 Fermi restando i diritti e gli obblighi di cui all'art. 8 e all'art. 17, comma 17.3, della deliberazione n. 119/00, hanno titolo a fruire del regime di avviamento tutti i punti di riconsegna con riferimento ai quali i dati trasmessi dal gestore contraente, ai sensi dell'art. 14, comma 14.1, della medesima deliberazione, relativi ai prelievi di energia elettrica e di potenza in ogni ora nel medesimo punto e complessivamente nella disponibilita' del richiedente, siano relativi ad un periodo inferiore ad un anno. 4.2 Il periodo di avviamento si applica, per i punti di riconsegna di cui al precedente comma, fino alla scadenza del secondo mese successivo alla data in cui il gestore contraente ha reso disponibili i dati di cui al precedente comma.