Art. 4.
           Disposizioni in materia di regime di avviamento
  4.1  Fermi  restando  i  diritti e gli obblighi di cui all'art. 8 e
all'art.  17, comma 17.3, della deliberazione n. 119/00, hanno titolo
a  fruire  del  regime  di avviamento tutti i punti di riconsegna con
riferimento  ai  quali  i  dati  trasmessi dal gestore contraente, ai
sensi   dell'art.  14,  comma  14.1,  della  medesima  deliberazione,
relativi  ai  prelievi  di energia elettrica e di potenza in ogni ora
nel  medesimo  punto  e  complessivamente  nella  disponibilita'  del
richiedente, siano relativi ad un periodo inferiore ad un anno.
  4.2  Il periodo di avviamento si applica, per i punti di riconsegna
di  cui  al  precedente  comma,  fino  alla scadenza del secondo mese
successivo alla data in cui il gestore contraente ha reso disponibili
i dati di cui al precedente comma.