Art. 5. Disposizioni transitorie in materia di contratti di fornitura di energia elettrica Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99, che interessano un punto di riconsegna oggetto di assegnazione di capacita' di interconnessione e della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile di cui all'art. 1 della deliberazione n. 21/01, e' inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 12 aprile 2001, della facolta' di recesso senza oneri con tempi di preavviso pari a tre giorni.