Art. 5.
                 Disposizioni transitorie in materia
           di contratti di fornitura di energia elettrica
  Nei  contratti  di  fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di
servizi  elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui
all'art. 1 della deliberazione n. 158/99, che interessano un punto di
riconsegna oggetto di assegnazione di capacita' di interconnessione e
della  ulteriore  capacita'  di  interconnessione  disponibile di cui
all'art. 1 della deliberazione n. 21/01, e' inserita una clausola che
prevede  il  riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo
compreso   tra   la   data   di  entrata  in  vigore  della  presente
deliberazione  e  il  12 aprile 2001, della facolta' di recesso senza
oneri con tempi di preavviso pari a tre giorni.