IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  24  del  decreto-legge  24 novembre  2000,  n.  341,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999,  registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999, registro n.
2  Presidenza, foglio n. 277, con il quale sono state rideterminate e
contestualmente  ripartite,  tra  le  strutture centrali e gli uffici
giudiziari   dei   singoli  distretti,  le  dotazioni  organiche  del
personale  appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle qualifiche
funzionali   ed   ai   profili   professionali   dell'amministrazione
giudiziaria,  nei  limiti  di  quelle  individuate  dal  decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   31 gennaio  1997,  ed
incrementate per effetto della legge 22 luglio 1997, n. 276;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
4 ottobre  2000,  registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2000,
registro n. 3, Presidenza, foglio n. 345, con il quale sono state, da
ultimo, ridefinite le dotazioni organiche del personale, appartenente
alle  aree  funzionali,  alle  posizioni  economiche  ed  ai  profili
professionali, dell'amministrazione giudiziaria in complessive 49.981
unita';
  Vista  la  proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota
n.  425/DG/00,  in  data  29 novembre  2000,  con  allegata relazione
tecnica, con la quale e', stata rappresentata l'esigenza di procedere
all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto  dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, al
fine  di completare l'adeguamento delle dotazioni organiche, in parte
gia'  realizzato  con  il citato decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  4 ottobre  2000,  al  mutato  assetto  organizzativo e
ordinamentale  conseguente  alla  stipula  del  contratto  collettivo
integrativo  di  lavoro  dell'amministrazione  stessa,  prevedendo la
rimodulazione   dei   contingenti   di  personale  ascritti  alle  ex
qualifiche   funzionali   VII,   VI   e   III,   ora  rispettivamente
corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alla
posizione   economica   1  dell'area  funzionale  C,  alla  posizione
economica  3  dell'area  funzionale  B  ed alla posizione economica 1
dell'area funzionale A;
  Considerato  che  tale  proposta comporta l'incremento di 721 posti
nella  posizione  economica  C1  e  di  1.020  posti  nella posizione
economica   B3,  per  un  totale  complessivo  di  1.741  posti,  con
contestuale riduzione, in compensazione, di 470 posti nella posizione
economica  B3,  ma  appartenenti  a  profili professionali diversi da
quelli  portati  in aumento nella stessa posizione economica B3, e di
1.600  posti  nella posizione economica A1, per un totale complessivo
di 2.070 posti;
  Considerato,  inoltre,  che  la dotazione organica, derivante dalla
prospettata  operazione  di rimodulazione, del personale appartenente
alle  aree  funzionali,  alle  posizioni  economiche  ed  ai  profili
professionali, con esclusione, quindi, delle qualifiche dirigenziali,
si  attesta  in  complessive 49.652 unita', e che il costo relativo a
tale  contingente  e'  valutabile  in L. 2.739.106.593.000, mentre il
costo  dello  stesso  personale, come definito dal citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4 ottobre  2000, ammonta a
L. 2.739.152.916.000;
  Ritenuto,   pertanto,   che   la   ridistribuzione  degli  organici
dell'amministrazione  giudiziaria,  come  sopra operata, non comporta
oneri  aggiuntivi  per spese di personale rispetto a quelli derivanti
dalla  dotazione  organica  delle  aree  funzionali,  delle posizioni
economiche e dei profili professionali, complessivamente definita con
il  precedente  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
4 ottobre   2000,  come  stabilito  dall'art.  24  del  decreto-legge
24 novembre  2000,  n. 341, per l'adozione del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  previsto dalla stessa disposizione, e
richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;
  Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del
personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999,
e  pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 25 febbraio 1999;
  Visto  il  contratto  collettivo  integrativo  di  amministrazione,
stipulato  in data 5 aprile 2000, pubblicato nel bollettino ufficiale
del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;
  Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del
concerto previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n.
341,  con  foglio  n.  50592  del  31 gennaio 2001, dal Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica in ordine alla
proposta formulata dal Ministro della giustizia;
  Preso   atto   che   sono   state  consultate  dall'Amministrazione
proponente  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
come  risulta dal protocollo d'intesa annesso al contratto collettivo
integrativo   sottoscritto   il   5 aprile  2000,  e  modificato  con
successivo protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 ottobre 2000;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000,  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica e' stato
delegato  ad  esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego.
                              Decreta:
  1.  Le  dotazioni  organiche delle aree funzionali, delle posizioni
economiche  e  dei  profili professionali del personale del Ministero
della  giustizia  -  amministrazione  giudiziaria,  fermo restando il
contingente  appartenente  all'area  della dirigenza, sono ridefinite
secondo  l'allegata  tabella A, che sostituisce la tabella A allegata
al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000,
e che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Con  successivo provvedimento, anche in relazione alla esigenza
di  assicurare  la  necessaria  flessibilita'  di  adeguamento  delle
consistenze   organiche   di   personale  alle  effettive  necessita'
operative   dell'amministrazione   giudiziaria,   il  Ministro  della
giustizia  procedera'  alla ripartizione della dotazione organica del
personale   come   sopra   ridefinita   nelle  strutture  centrali  e
periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.
  3.  Il  provvedimento  adottato  in  attuazione  del comma 2, sara'
tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento  della  funzione pubblica ed al Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della programmazione economica - Dipartimento della
ragioneria   generale  dello  Stato  per  essere  recepito,  ai  fini
ricognitivi,  in  apposito  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 8 febbraio 2001

                                               p. Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                  Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 42