IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, e successive modifiche, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario; Visto il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione, del 3 marzo 1987, e successive modifiche, relativo alle modalita' di applicazione per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario; Visto il regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione, del 4 luglio 1996, e successive modifiche, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente la istituzione dell'inventario viticolo; Visto il regolamento (CE) n. 1227/00 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalita' di applicazione del citato regolamento (CE) n.1493/99, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo; Visto il regolamento (CE) n. 2729/00 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalita' di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 1991, che contiene disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 12 febbraio 1992, concernente la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini"; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1987, con il quale l'A.I.M.A. e' stata incaricata di realizzare e gestire lo schedario viticolo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2392/86; Visto il proprio decreto del 23 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1999, concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi; Visto il proprio decreto del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto decreto del 26 luglio 2000, al fine di consentire ai produttori di completare in modo coordinato gli adempimenti di propria competenza per la definizione dell'inventario nazionale concernente in base alla predetta normativa comunitaria sia i vini da tavola sia i vqprd, anche per accedere alle misure previste dalla organizzazione comune di settore; Ritenuta inoltre la necessita', attesa la recente emanazione delle norme nazionali di settore, di definire i termini per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, compatibilmente con le vigenti disposizioni comunitarie di settore; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22 marzo 2001; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati anche per l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo nazionale, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) 1227/00.