Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) "AGEA", l'agenzia per l'erogazioni in agricoltura, subentrata all'A.I.M.A., azienda per gli interventi nei mercati agricoli, indicata nel citato decreto ministeriale 26 luglio 2000; b) "Ministero", il Ministero delle politiche agricole e forestali; c) "regione" e "ufficio regionale", rispettivamente la regione o la provincia autonoma e l'ufficio regionale o della provincia autonoma; d) "DOCG", "DOC", "DO" e "IGT", rispettivamente denominazione di origine controllata e garantita, denominazione di origine controllata, denominazione di origine e indicazione geografica tipica; e) "superficie vitata" quanto definito dall'art. 1, comma 6, del citato decreto ministeriale 26 luglio 2000; f) "dichiarazione", la dichiarazione delle superfici vitate, di cui al citato decreto ministeriale 26 luglio 2000; g) "camere di commercio", le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.