Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
    a) "AGEA",  l'agenzia per l'erogazioni in agricoltura, subentrata
all'A.I.M.A.,  azienda  per  gli  interventi  nei  mercati  agricoli,
indicata nel citato decreto ministeriale 26 luglio 2000;
    b)   "Ministero",   il   Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali;
    c) "regione"  e "ufficio regionale", rispettivamente la regione o
la  provincia  autonoma  e  l'ufficio  regionale  o  della  provincia
autonoma;
    d) "DOCG",  "DOC", "DO" e "IGT", rispettivamente denominazione di
origine   controllata   e   garantita,   denominazione   di   origine
controllata,   denominazione  di  origine  e  indicazione  geografica
tipica;
    e) "superficie  vitata" quanto definito dall'art. 1, comma 6, del
citato decreto ministeriale 26 luglio 2000;
    f) "dichiarazione",  la  dichiarazione delle superfici vitate, di
cui al citato decreto ministeriale 26 luglio 2000;
    g) "camere  di  commercio",  le  camere  di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.