Art. 4.
       Aggiornamento informazioni sul potenziale vitivinicolo
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dalle disposizioni vigenti in
materia  di  violazioni  del  potenziale  vitivinicolo,  ai sensi del
decreto  legislativo  10 agosto  2000,  n.  260,  art. 2, comma 3, la
dichiarazione  di  cui  all'art. 3 concerne, per ciascuna azienda, la
superficie   vitata   al  1o settembre  1998  nonche'  le  variazioni
intervenute al 1o settembre 1999 e al 1o settembre 2000.
  2.  A  decorrere dai due mesi successivi alla data di presentazione
della  dichiarazione  della  superficie  vitata,  di  cui all'art. 3,
l'AGEA  consegna  lo  schedario vitivinicolo nazionale in conformita'
alle dichiarazioni aggiornate al 1o settembre 2000.
  3.  A  seguito  della  avvenuta consegna dello schedario, di cui al
comma  2,  le  regioni  assicurano  l'aggiornamento  dello  schedario
vitivinicolo  nazionale,  secondo  modalita'  idonee  a garantirne la
regolare  prosecuzione di funzionamento e tenuto conto delle apposite
disposizioni  emanate  dall'AGEA  per quanto concerne le informazioni
prescritte  dalla normativa comunitaria, entro il 31 marzo successivo
ad ogni campagna vitivinicola, fermo restando il rispetto dei termini
fissati  dal regolamento (CE) n. 1227/00. Tuttavia, per le variazioni
intervenute  fra  il  1o settembre  2000  e la data di consegna dello
schedario  medesimo,  la comunicazione di aggiornamento e' presentata
entro il 31 marzo 2002.
  4.  Qualora  vi  sia  discordanza  fra i dati e relativa superficie
dichiarati  dal  conduttore  dei  vigneti  e  quelli risultanti negli
archivi   dell'AGEA,   la  regione  procede  alla  definizione  delle
dichiarazioni  interessate  attraverso  un  accertamento  sulla reale
consistenza   del   vigneto,   successivo  alla  presentazione  delle
dichiarazioni  medesime.  Il  medesimo  procedimento si applica anche
alle variazioni successivamente intervenute.