Art. 4. Aggiornamento informazioni sul potenziale vitivinicolo 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di violazioni del potenziale vitivinicolo, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, art. 2, comma 3, la dichiarazione di cui all'art. 3 concerne, per ciascuna azienda, la superficie vitata al 1o settembre 1998 nonche' le variazioni intervenute al 1o settembre 1999 e al 1o settembre 2000. 2. A decorrere dai due mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione della superficie vitata, di cui all'art. 3, l'AGEA consegna lo schedario vitivinicolo nazionale in conformita' alle dichiarazioni aggiornate al 1o settembre 2000. 3. A seguito della avvenuta consegna dello schedario, di cui al comma 2, le regioni assicurano l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale, secondo modalita' idonee a garantirne la regolare prosecuzione di funzionamento e tenuto conto delle apposite disposizioni emanate dall'AGEA per quanto concerne le informazioni prescritte dalla normativa comunitaria, entro il 31 marzo successivo ad ogni campagna vitivinicola, fermo restando il rispetto dei termini fissati dal regolamento (CE) n. 1227/00. Tuttavia, per le variazioni intervenute fra il 1o settembre 2000 e la data di consegna dello schedario medesimo, la comunicazione di aggiornamento e' presentata entro il 31 marzo 2002. 4. Qualora vi sia discordanza fra i dati e relativa superficie dichiarati dal conduttore dei vigneti e quelli risultanti negli archivi dell'AGEA, la regione procede alla definizione delle dichiarazioni interessate attraverso un accertamento sulla reale consistenza del vigneto, successivo alla presentazione delle dichiarazioni medesime. Il medesimo procedimento si applica anche alle variazioni successivamente intervenute.