Art. 5. Gestione degli albi dei vigneti DO e degli elenchi di vigne IGT 1. Le regioni istituiscono ed aggiornano agli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT, secondo modalita' definite dalle stesse sulla base di criteri, adottati con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti requisiti a) l'albo dei vigneti a DO e' distinto per ogni denominazione, sottozona, indicazione geografica aggiuntiva, vitigno, tipologia o specificazione che siano riferiti ad una specifica caratterizzazione tecnico-produttiva. Per ciascun conduttore lo stesso albo riporta i dati identificativi dell'azienda, la data di iscrizione, i riferimenti catastali dei terreni vitati, i codici delle unita' vitate iscritte e le relative superfici, l'eventuale menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo nonche' il riferimento ad eventuali altre iscrizioni agli albi dei vigneti a DO ed agli elenchi delle vigne a IGT; b) per la compilazione degli elenchi delle vigne a IGT si applicano gli stessi criteri di cui alla lettera a), fatte salve le differenziazioni relative alle indicazioni aggiuntive previste dalla legge n. 164 del 1992 per le suddette categorie di vini. 2. Le regioni e le camere di commercio definiscono tempi e modalita' per il passaggio delle competenze in relazione agli adempimenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'albo dei vigneti e l'elenco delle vigne sono pubblici e, come tali, possono essere consultati da chiunque ne abbia comprovato interesse. 4. Per le richieste di nuova iscrizione o di variazione di superfici vitate negli albi dei vigneti a DO o negli elenchi delle vigne a IGT, le regioni, effettuati i prescritti controlli, provvedono alla relativa iscrizione o variazione anche provvisoria, entro sei mesi dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione agli interessati. 5. Nei casi di mancata iscrizione o di iscrizione parziale, ovvero di cancellazione di iscrizione provvisoria a seguito di esito negativo dell'accertamento tecnico, le regioni ne danno motivata comunicazione ai produttori interessati che possono inoltrare ricorso nei termini e con le modalita' stabilite da ciascuna regione. 6. Le regioni, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 1992, provvedono periodicamente ad effettuare la revisione degli albi a DO e degli elenchi a IGT sulla base dei dati dichiarati e previ opportuni controlli; stabiliscono altresi' i criteri di definizione di eventuali contenziosi.