(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

    Proposta  di  modifica degli articoli 4, 6, 8 del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Bolgheri"  e "Bolgheri" Sassicaia approvato con decreto ministeriale
5 novembre 1994.
                               Art. 4.
    L'art.  4,  comma  10,  e'  modificato cosi come nel testo di cui
appresso;
    "Per  la  tipologia  rosso  "superiore"  la  resa non deve essere
superiore  a  t. 8 per ettaro di coltura specializzata con un massimo
per i nuovi impianti di kg 2 per ceppo".
                               Art. 6.
    Le caratteristiche organolettiche per l'immissione al consumo dei
vini   a   denominazione  di  origine  controllata  "Bolgheri"  nella
tipologia "rosso" sono modificate nel testo di cui appresso:
      colore: da rosso rubino a granato;
      odore: intensamente vinoso;
      sapore: asciutto, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 per mille;
      estratto secco netto minimo: 22 per mille.
                               Art. 8.
    L'articolo 8 e' sostituito per intero dal testo di cui appresso.
    "Le  bottiglie  di  capacita'  inferiore  a 5 litri in cui devono
essere  confezionati  i  vini "Bolgheri", in vista dell'immissione al
consumo,  debbono  essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento,
consoni  ai  caratteri  di  un  vino  di  pregio. Per l'immissione al
consumo  dei  vini  "Bolgheri" sono ammessi soltanto recipienti della
capacita' di litri 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 6,000, 9,000 e 12,000.
La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con il
tappo  di  sughero. Qualora venga utilizzata la bottiglia "bordolese"
classica  il  vetro  deve  essere  di  colore  verde scuro e del tipo
pesante.