Allegato Proposta di modifica degli articoli 4, 6, 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bolgheri" e "Bolgheri" Sassicaia approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1994. Art. 4. L'art. 4, comma 10, e' modificato cosi come nel testo di cui appresso; "Per la tipologia rosso "superiore" la resa non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata con un massimo per i nuovi impianti di kg 2 per ceppo". Art. 6. Le caratteristiche organolettiche per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Bolgheri" nella tipologia "rosso" sono modificate nel testo di cui appresso: colore: da rosso rubino a granato; odore: intensamente vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Art. 8. L'articolo 8 e' sostituito per intero dal testo di cui appresso. "Le bottiglie di capacita' inferiore a 5 litri in cui devono essere confezionati i vini "Bolgheri", in vista dell'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. Per l'immissione al consumo dei vini "Bolgheri" sono ammessi soltanto recipienti della capacita' di litri 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 6,000, 9,000 e 12,000. La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con il tappo di sughero. Qualora venga utilizzata la bottiglia "bordolese" classica il vetro deve essere di colore verde scuro e del tipo pesante.