Art. 2. 1. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e sempre che il Ministro non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, al Sottosegretario di Stato avv. Antonio Bargone sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro: 1) l'indirizzo sul coordinamento per l'attuazione delle direttive del Ministro dei lavori pubblici in materia di formazione del piano triennale dell'Anas e della puntuale e periodica ricognizione dello stato di attuazione del piano triennale 1997-1999, con eccezione delle concessioni autostradale e delle determinazioni sulle tariffe; 2) la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale delle opere marittime; 3) la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della difesa del suolo ad esclusione del settore delle risorse idriche relativamente al territorio della regione Sicilia e l'indirizzo per il coordinamento dell'attuazione dei programmi Interreg. 2. Il Sottosegretario di Stato Antonio Bargone e' inoltre delegato a partecipare alle riunioni della commissione per Roma capitale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, quando il Ministro dei lavori pubblici e' delegato alla sua presidenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.