Art. 2.
  1. Fatte  salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15,
16,  17,  18  e 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e sempre che il
Ministro  non  ritenga  di  riservarsi  la  trattazione  dei relativi
affari,  al  Sottosegretario  di  Stato  avv.  Antonio  Bargone  sono
delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro:
    1) l'indirizzo sul coordinamento per l'attuazione delle direttive
del  Ministro  dei lavori pubblici in materia di formazione del piano
triennale  dell'Anas  e della puntuale e periodica ricognizione dello
stato  di  attuazione  del  piano  triennale 1997-1999, con eccezione
delle concessioni autostradale e delle determinazioni sulle tariffe;
    2)  la  trattazione  degli  affari  di competenza della Direzione
generale delle opere marittime;
    3)  la  trattazione  degli  affari  di competenza della Direzione
generale  della  difesa  del  suolo  ad  esclusione del settore delle
risorse  idriche  relativamente al territorio della regione Sicilia e
l'indirizzo   per  il  coordinamento  dell'attuazione  dei  programmi
Interreg.
  2.  Il Sottosegretario di Stato Antonio Bargone e' inoltre delegato
a  partecipare  alle  riunioni della commissione per Roma capitale di
cui  all'art.  2  della  legge  15 dicembre  1990,  n. 396, quando il
Ministro  dei  lavori  pubblici  e'  delegato alla sua presidenza dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.