Art. 3.
  1. Fatte  salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15,
16,  17,  18  e 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e sempre che il
Ministro  non  ritenga  di  riservarsi  la  trattazione  dei relativi
affari,  al  Sottosegretario  di Stato on. Domenico Romano Carratelli
sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro:
    1)  la  trattazione  degli  affari  di competenza della Direzione
generale  del coordinamento territoriale con esclusione dei programmi
Interreg e delle competenze sull'Anas;
    2)  la  trattazione  degli  affari  di competenza della Direzione
generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale;
    3)  la  trattazione  degli  affari  di competenza della Direzione
generale dell'edilizia statale e servizi speciali ad esclusione delle
funzioni  inerenti  le  risorse  idriche  relativamente al territorio
della regione Sicilia.