Art. 3. 1. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e sempre che il Ministro non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, al Sottosegretario di Stato on. Domenico Romano Carratelli sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro: 1) la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale del coordinamento territoriale con esclusione dei programmi Interreg e delle competenze sull'Anas; 2) la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale; 3) la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali ad esclusione delle funzioni inerenti le risorse idriche relativamente al territorio della regione Sicilia.