Art. 4.
  1. Fatte  salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15,
16,  17,  18  e 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e sempre che il
Ministro  non  ritenga  di  riservarsi  la  trattazione  dei relativi
affari,  al  Sottosegretario  di Stato on. Antonio Mangiacavallo sono
delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro:
    1) la trattazione degli affari di competenza dell'Ispettorato per
la circolazione e la sicurezza stradale;
    2)  la  trattazione  degli  affari concernenti le risorse idriche
relativamente al territorio della regione Sicilia;
    3)  la  trattazione  degli  affari concernenti l'attuazione degli
interventi  straordinari  nel  Belice  di competenza del Ministro dei
lavori pubblici;
    4)   la  trattazione  degli  affari  relativi  all'indirizzo  per
l'attuazione della legge 5 luglio 1989, n. 246 "Reggio Calabria".