Art. 4. 1. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e sempre che il Ministro non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, al Sottosegretario di Stato on. Antonio Mangiacavallo sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro: 1) la trattazione degli affari di competenza dell'Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale; 2) la trattazione degli affari concernenti le risorse idriche relativamente al territorio della regione Sicilia; 3) la trattazione degli affari concernenti l'attuazione degli interventi straordinari nel Belice di competenza del Ministro dei lavori pubblici; 4) la trattazione degli affari relativi all'indirizzo per l'attuazione della legge 5 luglio 1989, n. 246 "Reggio Calabria".