(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
            Regolamento concernente la risoluzione delle
           controversie tra organismi di telecomunicazioni

                               Art. 1.
                             Definizioni
    1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
      a) "Autorita'",    l'Autorita'    per    le    garanzie   nelle
comunicazioni;
      b) "legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;
      c) "Commissione",  la  Commissione  per  le infrastrutture e le
reti;
      d) "Dipartimento",   il  Dipartimento  garanzie  e  contenzioso
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
      e) "organismo   di   telecomunicazioni",  un  ente  pubblico  o
privato,  ivi  comprese  le  consociate da esso controllate, al quale
sono   riconosciuti   diritti,   anche  speciali  ed  esclusivi,  per
l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni
nonche',  se  del  caso,  per  la  fornitura  di  servizi pubblici di
telecomunicazioni,  compreso  qualunque servizio interattivo anche se
relativo  a  prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di
programmi radiofonici e televisivi;
      f) "utenti",  i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli
organismi  che  utilizzano  o  chiedono  servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico;
      g) "rete  di  telecomunicazioni", un sistema di trasmissione e,
se  del  caso,  le apparecchiature di commutazione o le altre risorse
che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete
definiti   con   mezzi   a   filo,   radio,   ottici  o  altri  mezzi
elettromagnetici;
      h) "servizio   di   telecomunicazioni",   un  servizio  la  cui
fornitura  consiste,  in  tutto  o  in  parte,  nella  trasmissione e
nell'instradamento  di  segnali  su  reti  di  telecomunicazioni, ivi
compreso  qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti
audiovisivi,   esclusa   la   diffusione   circolare   dei  programmi
radiofonici e televisivi.
    2.   Al   presente   regolamento  sono  altresi'  applicabili  le
disposizioni  di  cui  all'art.  1  del  decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
                               Capo I
            Interconnessione e accesso speciale alla rete
                               Art. 2.
                      Intervento dell'Autorita'
    1.  In  tema  di  interconnessione,  l'Autorita' puo' intervenire
d'ufficio  in  qualsiasi momento ed e' tenuta a farlo se richiesta da
una delle parti:
      a) per  indicare  le  questioni che devono essere oggetto di un
accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o
piu'  parti  devono  rispettare, ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318/1997;
      b) per  fissare le scadenze entro cui devono essere concluse le
trattative  dell'accordo  di interconnessione e deve darsi attuazione
al  medesimo,  nei  casi  previsti  dall'art. 7, comma 1, del decreto
ministeriale 23 aprile 1998;
      c) in  via eccezionale, per esigere modificazioni degli accordi
di  interconnessione  gia'  conclusi, ove cio' sia giustificato dalla
esigenza di garantire una effettiva concorrenza e l'interoperabilita'
dei servizi a beneficio degli utenti.
    2.  In  tema  di  accesso  speciale  alla  rete, l'Autorita' puo'
intervenire:
      a) su  istanza  dell'organismo di telecomunicazioni che, avendo
presentato  domanda  di  accesso,  prima  di  ricevere  risposta alla
propria  richiesta  specifica,  intenda  sottoporre  all'Autorita' la
questione   relativa  alla  sussistenza  di  condizioni  che  possano
giustificare la limitazione o il rifiuto dell'accesso;
      b) d'ufficio,  in  qualsiasi  momento,  ed e' tenuta a farlo se
richiesta da una delle parti, nell'interesse di tutti gli utenti, per
far  si' che i contratti siano conclusi e applicati efficientemente e
tempestivamente,   siano   conformi   ai   requisiti   essenziali   e
garantiscano  il  mantenimento  della  qualita' per l'intero ciclo di
attivita';
      c) d'ufficio,  in  qualsiasi  momento,  ed e' tenuta a farlo se
richiesta da una delle parti, ove cio' sia giustificato dall'esigenza
di  garantire  una  effettiva  concorrenza  e  interoperabilita'  dei
servizi,   per   definire  condizioni  eque,  non  discriminatorie  e
ragionevoli  per  entrambe  le  parti  e  per  garantire  il  massimo
beneficio  a  tutti  gli  utenti,  nonche', ove cio' sia giustificato
dalle  medesime  esigenze,  per apportare modifiche alle disposizioni
degli accordi gia' conclusi.
    3.  Per  l'espletamento  dell'intervento si segue la procedura di
cui agli articoli 4, 5 e 6, in quanto applicabili.
                               Art. 3.
                            Controversie
    1.  Ogni controversia relativa all'interconnessione e' sottoposta
all'Autorita',  che  definisce  il  contenzioso ai sensi dell'art. 3,
comma  7,  del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e, nell'ipotesi in
cui  sia  respinta una richiesta di interconnessione, decide ai sensi
dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.
    2. Quando siano trascorsi quarantacinque giorni dall'inizio della
negoziazione dell'accordo di interconnessione e permangano divergenze
tra  gli  organismi  di  telecomunicazioni  che comportino la mancata
conclusione  dell'accordo,  le  parti,  separatamente,  sono tenute a
trasmettere  lo  schema  di  accordo  e  le altre informazioni di cui
all'art.  3,  comma  4,  del  decreto  ministeriale 23 aprile 1998 al
Dipartimento,  il  quale  adotta una decisione motivata entro novanta
giorni.
                               Art. 4.
                      Disposizioni procedurali
    1.  Nelle  ipotesi  previste  dagli  articoli  2  e  3,  le parti
presentano al Dipartimento istanza nella quale devono essere indicati
i seguenti elementi, relativi ad entrambe:
      a) la   ragione   o   denominazione   sociale   e   l'indirizzo
dell'impresa;
      b) la natura dell'attivita' dell'impresa;
      c) il  nominativo,  l'indirizzo,  il  numero  di  telefono e di
telefax della persona cui rivolgersi;
      d) il nome e l'indirizzo del rappresentante.
    2.   Alla  predetta  istanza  ciascuna  parte  deve  allegare  la
documentazione  necessaria  a  evidenziare  i punti su cui sussistono
divergenze e a ricostruire analiticamente:
      a) la  natura  della controversia, la materia di cui trattasi e
le disposizioni normative rilevanti;
      b) le  motivazioni  tecniche, economiche, giuridiche a supporto
della  propria  posizione  e  quelle  addotte  dalla controparte, ove
conosciute.
    3.  L'istanza  e'  sottoscritta  dal  legale  rappresentante o da
persona  munita  di  procura  speciale, conferita con atto pubblico o
scrittura  privata autenticata, ed e' inviata al Dipartimento a mezzo
di  raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano contro
rilascio di ricevuta.
    4.  Il  Dipartimento notifica agli interessati l'apertura formale
della procedura, indicando:
      a) la  data  di  convocazione  delle parti per la comparizione,
ferma  restando  l'applicazione  dell'art.  3,  comma  8, del decreto
ministeriale 23 aprile 1998;
      b) l'oggetto della procedura;
      c) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
    Qualora  la  procedura  sia  disposta  su  istanza  di  parte, il
Dipartimento,   verificata  l'ammissibilita'  e  la  sussistenza  dei
requisiti  formali di cui ai precedenti commi, provvede alla notifica
nel termine di dieci giorni dalla ricezione della predetta istanza.
    5.  Tra  la  notifica  dell'apertura  formale  della  procedura e
l'udienza  di  comparizione  devono  intercorrere  termini liberi non
inferiori a venti giorni.
    6. Le parti, fino a cinque giorni prima della comparizione di cui
all'art.  5,  possono  prendere visione ed estrarre copia degli atti,
presentare  memorie,  produrre  documenti;  in  caso di intervento su
istanza  di  parte,  l'organismo di telecomunicazioni che dimostri di
non aver avuto conoscenza della documentazione presentata dalla parte
istante,  puo'  chiedere  al Dipartimento la fissazione di un termine
ulteriore.
    7. Nel caso d'intervento di ufficio, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 4 e seguenti del presente articolo.
                               Art. 5.
                      Comparizione delle parti
    1.  Le  parti  compaiono dinanzi al Dipartimento a mezzo dei loro
rappresentanti  legali  o  di  persone  munite  di  procura speciale,
conferita a norma dell'art. 4, comma 3.
    2.  Le  parti  sono  ammesse a illustrare oralmente le rispettive
posizioni,  anche  a mezzo di consulenti e possono farsi assistere da
avvocati.
    3.  Il Dipartimento, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' chiedere
alle  parti,  previa  sospensione della procedura, integrazioni delle
informazioni  e  della  documentazione  gia'  in  atti, con esplicita
avvertenza  delle  sanzioni previste in caso di mancata risposta o di
comunicazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell'art. 1, commi 29
e 30 della legge.
    4.  In ipotesi di particolare complessita' della controversia, il
Dipartimento puo' convocare nuovamente le parti che hanno facolta' di
depositare  memorie scritte, non oltre cinque giorni prima della data
fissata per la successiva convocazione.
                               Art. 6.
                   Provvedimenti della Commissione
    1.  Ferma  restando  l'applicazione delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e al decreto ministeriale
23 aprile  1998,  il  Dipartimento  elabora e notifica alle parti una
proposta  di  accordo,  anche  secondo  i criteri di cui all'art. 18,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
    2.  In  caso  di adesione delle parti, dello schema di accordo e'
redatto  verbale,  sottoscritto  dalle  parti  e  dal  direttore  del
Dipartimento,  o  da un suo delegato, il quale certifica l'autografia
delle sottoscrizioni.
    3.  In  caso  di mancato accordo, si applicano le disposizioni di
cui  all'art.  9, comma 3 e il verbale e' trasmesso alla Commissione,
che definisce la controversia con atto vincolante.
    4.  In  ogni  caso  la  Commissione,  qualora  gli  organismi  di
telecomunicazioni  non  abbiano interconnesso le loro strutture, puo'
adottare  un  provvedimento  con cui, ai sensi dell'art. 18, comma 6,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 318/1997 e del decreto
ministeriale   23 aprile   1998,   nel   rispetto  del  principio  di
proporzionalita'  e  nell'interesse degli utenti, fissa le condizioni
dell'interconnessione   e   impone   agli  organismi  interessati  di
interconnettere le loro strutture al fine di proteggere gli interessi
pubblici.
                               Capo II
Conciliazione e deferimento delle controversie all'Autorita'
                              Sezione I
                               Art. 7.
               Tentativo obbligatorio di conciliazione
    1. L'organismo di telecomunicazioni che lamenti la violazione, da
parte di un altro organismo di telecomunicazioni, di un suo diritto o
interesse protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme che
disciplinano la materia delle comunicazioni attribuita per legge alla
competenza  dell'Autorita',  e'  tenuto  ad  esperire un tentativo di
conciliazione,   ai   sensi  dell'art.  1,  comma  11,  della  legge,
presentando apposita istanza.
    2.  La  proposizione  del tentativo obbligatorio di conciliazione
dinanzi   all'Autorita'   sospende   i  termini  per  agire  in  sede
giurisdizionale,  che  riprendono  a  decorrere  dalla  scadenza  del
termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
    3.  Il  ricorso  giurisdizionale  non puo' essere proposto sino a
quando  non  sia  stato  espletato  il tentativo di conciliazione, da
ultimare   entro   trenta   giorni  dalla  proposizione  dell'istanza
all'Autorita'.
    4.  L'Autorita'  puo',  con successivo provvedimento, definire le
controversie   oggetto   della   procedura   di   conciliazione.   Le
disposizioni  di  cui al Capo II si applicano, in quanto compatibili,
alla  risoluzione  delle  controversie di cui all'art. 13 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'art. 2 del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
                               Art. 8.
                              Procedura
    1.  Al  fine di promuovere il tentativo di conciliazione, si deve
presentare istanza al Dipartimento, sottoscritta e compilata ai sensi
dell'art. 4.
    2.  Il  Dipartimento, verificata l'ammissibilita' della domanda e
la  sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, notifica alle parti,
entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  della istanza, la fissazione
della  data  dell'udienza, convocata al fine di esperire il tentativo
di conciliazione.
    3. In udienza, le parti compaiono a mezzo dei loro rappresentanti
legali  o  di  persone munite di procura speciale, conferita ai sensi
dell'art.   4,   comma   3,  idonea  a  conciliare  o  transigere  la
controversia,  possono farsi assistere da avvocati e consulenti; sono
invitate  ad  esporre  le  rispettive  ragioni, al fine di chiarire i
punti  di  contrasto  e  di  individuare una soluzione reciprocamente
accettabile, e a comunicare le eventuali modificazioni degli elementi
essenziali della controversia.
    4.  In  qualsiasi fase della procedura, puo' essere proposta alle
parti una soluzione conciliativa.
    5.  Su  richiesta anche di una sola delle parti o su proposta del
Dipartimento,   puo'   essere  fissata  un'ulteriore  udienza,  fermo
restando il rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 2.
                               Art. 9.
                      Esito della conciliazione
    1.  Se  la conciliazione ha esito positivo, e' redatto un verbale
in  cui  si  indicano  i  punti  in  contestazione  e  si prende atto
dell'accordo, specificandone l'oggetto.
    2.  Il  verbale  di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
direttore  del  Dipartimento,  o  da  un  suo delegato, che certifica
l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.
    3.  Se  una  delle  parti  non  partecipa al procedimento o se in
udienza  non  si  raggiunge  l'accordo  su  tutti  o  parte dei punti
controversi,  il  direttore  del  Dipartimento  chiude la procedura e
redige  un  verbale  in  cui  annota  che  la  controversia  e' stata
sottoposta  a  tentativo di conciliazione e constata che le parti non
hanno  raggiunto un accordo, specificando i punti rimasti controversi
e  le  ragioni  del  mancato  accordo.  Nel processo verbale le parti
possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano
ed in tal caso si applica il comma 2.
                             Sezione II
                              Art. 10.
   Deferimento all'Autorita' della risoluzione della controversia
    1.  Qualora  il  tentativo  di  conciliazione  abbia  avuto esito
negativo,  o  per  i  punti  ancora controversi nel caso di soluzione
parziale,   le   parti   di  comune  accordo  possono  deferire  alla
Commissione   la   risoluzione   della   controversia,   con  istanza
sottoscritta  dai  rispettivi  legali  rappresentanti e da depositare
presso  il  Dipartimento.  La  Commissione,  valutato  l'oggetto e la
natura  della  controversia,  puo'  delegare  al  Dipartimento la sua
risoluzione.
    2.  Oltre  agli  elementi  di  cui  all'art.  4,  l'istanza  deve
contenere   l'indicazione   degli  estremi  del  verbale  di  mancata
conciliazione o di soluzione parziale della controversia.
    3.  Qualora  le richieste di modificazioni contrattuali attengano
alle condizioni economiche dell'accordo, nell'istanza dovranno essere
altresi'  indicate  le  eccezionali  ragioni  invocate  a  tutela  di
un'effettiva   concorrenza   e   dell'esigenza   di   garanzia  della
interoperabilita' dei servizi a beneficio degli utenti.
                              Art. 11.
                              Procedura
    1.  L'istanza  viene  inoltrata  al  Dipartimento e la fissazione
della data dell'udienza per la discussione della controversia avviene
entro  cinque  giorni dal deposito della stessa ed e' notificata alle
parti a cura del Dipartimento.
    2.  L'udienza  di  discussione si tiene innanzi alla Commissione,
salvo  il  caso  in cui la stessa abbia delegato la risoluzione della
controversia al Dipartimento.
    3.  Le  parti,  fino a cinque giorni prima dell'udienza di cui al
comma  2,  hanno facolta' di prendere visione ed estrarre copia degli
atti, oltre che di presentare memorie e depositare documenti.
    4. Le parti compaiono all'udienza di discussione a mezzo dei loro
rappresentanti  legali  o  di  persone  munite  di  procura speciale,
conferita ai sensi dell'art. 4, comma 3.
    5.  Le  parti  sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive
posizioni e possono farsi assistere da avvocati.
                              Art. 12.
                 Perizie e consultazione di esperti
    1.  L'atto  con il quale sono disposte dal Dipartimento perizie e
consultazioni  di  esperti,  nonche'  i  risultati  definitivi  delle
stesse, sono comunicati alle parti.
                              Art. 13.
                              Decisione
    1. Entro dieci giorni dall'udienza di discussione e' adottata una
decisione  motivata,  che  e'  comunicata alle parti e pubblicata nel
bollettino ufficiale dell'Autorita'.