Art. 2. E' approvata la modifica all'art. 5, commi 6-11, del regolamento generale di Ateneo transitorio, come segue: "Art. 5 (Organizzazione ed attivita') - [...] Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Universita' puo' assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilita' penale e/o civile per fatto o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. La previsione di spesa relativa viene annualmente posta a carico del bilancio di previsione. Compete al consiglio di amministrazione, sentita la motivata relazione del rettore, deliberare sui singoli casi, tenuto conto dell'interesse diretto o indiretto che ciascun caso presenta per l'Universita'. In tali ipotesi, l'Universita', nei limiti di spesa annualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione, assume direttamente a proprio carico le spese e competenze del difensore scelto dal dipendente o le rimborsa al dipendente, qualora gia' corrisposte. E' in ogni caso richiesto il parere di congruita' del competente ordine degli avvocati di cui all'art. 636, primo comma, c.p.c. In caso di sentenza passata in giudicato che lo condanni per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, il dipendente non ha diritto ad alcun rimborso delle spese o competenze legali gia' corrisposte ed e' tenuto a rimborsare all'Universita' le spese e competenze legali prese direttamente in carico ai sensi del comma 10. Il rettore, previo parere del consiglio di amministrazione, concorda con l'Avvocatura dello Stato le modalita' e le condizioni per consentire ai dipendenti dell'Universita' che lo desiderino di avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dal presente articolo.".