Art. 2.
  E'  approvata  la  modifica all'art. 5, commi 6-11, del regolamento
generale di Ateneo transitorio, come segue:
  "Art. 5 (Organizzazione ed attivita') - [...]
  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  44  del testo unico
approvato  con  regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Universita'
puo'  assumere  a  proprio  carico  le  spese  di  difesa  legale per
l'assistenza  dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto
un procedimento di responsabilita' penale e/o civile per fatto o atti
compiuti  nell'espletamento  dei  compiti d'ufficio. La previsione di
spesa  relativa  viene  annualmente  posta  a  carico del bilancio di
previsione.
  Compete  al  consiglio  di  amministrazione,  sentita  la  motivata
relazione  del  rettore,  deliberare  sui  singoli casi, tenuto conto
dell'interesse  diretto  o  indiretto  che  ciascun caso presenta per
l'Universita'.
  In  tali  ipotesi,  l'Universita',  nei limiti di spesa annualmente
stabiliti  dal  consiglio  di  amministrazione, assume direttamente a
proprio  carico  le  spese  e  competenze  del  difensore  scelto dal
dipendente  o le rimborsa al dipendente, qualora gia' corrisposte. E'
in  ogni caso richiesto il parere di congruita' del competente ordine
degli  avvocati  di  cui all'art. 636, primo comma, c.p.c. In caso di
sentenza  passata  in  giudicato  che  lo  condanni  per atti o fatti
commessi  con  dolo  o  colpa  grave, il dipendente non ha diritto ad
alcun rimborso delle spese o competenze legali gia' corrisposte ed e'
tenuto  a  rimborsare  all'Universita'  le  spese e competenze legali
prese direttamente in carico ai sensi del comma 10.
  Il   rettore,  previo  parere  del  consiglio  di  amministrazione,
concorda  con  l'Avvocatura  dello Stato le modalita' e le condizioni
per  consentire  ai  dipendenti dell'Universita' che lo desiderino di
avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato, nei casi previsti
dal presente articolo.".