Art. 3. Per le atlete gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella B del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica" e dall'allegato F del decreto ministeriale 13 marzo 1995 "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti" sono integrati come segue: 1) al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli accertamenti gia' previsti per gli atleti di sesso maschile dai predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi: accertamento del sesso all'inizio dell'attivita' agonistica secondo le norme Comitato olimpico internazionale (CIO); visita senologica con ecografia mammaria (con successivi controlli a cadenza annuale); ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale); esame mammografico, su indicazione clinica; 2) prima di ogni competizione, la visita medica dovra' tenere in particolare riguardo l'esame obiettivo delle regioni mammaria, addominale e pelvica. L'atleta dovra', inoltre, presentare il referto di un test di gravidanza non anteriore ai cinque giorni e sottoscrivere una dichiarazione in cui sara' precisata l'assenza di: emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale; masse tumorali pelviche; disturbi genito-urinari; atti chirurgici recenti e/o traumi; eventuali alterazioni del ciclo mestruale.