Art. 3.
  Per  le  atlete  gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella B
del  decreto  ministeriale  18  febbraio  1982,  "Norme per la tutela
sanitaria  dell'attivita'  sportiva agonistica" e dall'allegato F del
decreto  ministeriale  13 marzo  1995  "Norme  sulla tutela sanitaria
degli sportivi professionisti" sono integrati come segue:
    1)  al  momento  del  tesseramento le atlete dovranno effettuare,
oltre  agli  accertamenti  gia'  previsti  per  gli  atleti  di sesso
maschile  dai  predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed
esami integrativi:
      accertamento  del  sesso  all'inizio  dell'attivita' agonistica
secondo le norme Comitato olimpico internazionale (CIO);
      visita   senologica  con  ecografia  mammaria  (con  successivi
controlli a cadenza annuale);
      ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale);
      esame mammografico, su indicazione clinica;
    2)  prima di ogni competizione, la visita medica dovra' tenere in
particolare   riguardo  l'esame  obiettivo  delle  regioni  mammaria,
addominale e pelvica. L'atleta dovra', inoltre, presentare il referto
di   un   test  di  gravidanza  non  anteriore  ai  cinque  giorni  e
sottoscrivere una dichiarazione in cui sara' precisata l'assenza di:
      emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale;
      masse tumorali pelviche;
      disturbi genito-urinari;
      atti chirurgici recenti e/o traumi;
      eventuali alterazioni del ciclo mestruale.