Art. 4.
  Il  Ministero  della  sanita' effettuera' una vigilanza sul rischio
sanitario  delle  atlete  per  un  periodo di tre anni. A tal fine la
Federazione  pugilistica  italiana  fornira' gli elementi conoscitivi
atti  a  valutare  la  reale  efficacia  delle  misure  di protezione
adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete.