LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997; Visto in particolare, l'art. 149, comma 4, lettera e) del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che, tra le funzioni riservate allo Stato spetti la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in sede di Conferenza Stato-regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, si possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Vista la nota del 18 gennaio 2001 con al quale la regione Piemonte, a nome del coordinamento tecnico di area, ha trasmesso uno schema di protocollo di intesa per la catalogazione dei beni culturali, che e' stato inviato al Ministero per i beni e le attivita' culturali al fine di conoscere valutazioni a riguardo; Vista altresi' la nota del 29 gennaio 2001 con la quale il Ministro per i beni e le attivita' culturali ha proposto alcune modifiche al testo che il successivo 30 gennaio e' stato trasmesso ai presidenti delle regioni e delle province autonome; Considerato che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni con nota del 31 gennaio 2001 ha comunicato di aderire al testo della proposta di accordo, come riformulato dal Ministero competente, chiedendone nel contempo l'inserimento all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza; Vista la nota del 1 febbraio 2001 con la quale il Ministro per i beni e le attivita' culturali ha trasmesso nuovamente il testo della proposta di accordo; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: Ritenuto che la catalogazione del patrimonio culturale costituisce un'esigenza prioritaria cui occorre provvedere per l'intero territorio nazionale con criteri metodologici unitari e attraverso programmi coordinati, riferiti sia alle attivita' da svolgere che alle risorse necessarie e che a tal fine il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, le regioni e le autonomie locali attuano forme permanenti di cooperazione strutturale e funzionale; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 149, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e anche delle esperienze condotte nelle singole regioni, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per mezzo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), cura "la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale" e l'ICCD realizza il Sistema informativo del catalogo generale nazionale dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e demo-etno-antropologici; Tenuto conto che le regioni e gli enti locali concorrono attivamente, ciascuna per la parte propria e in reciproca collaborazione, alla costituzione di tale sistema col quale si intende assicurare al Paese un esauriente patrimonio di conoscenze, accessibile a diversi livelli, in ordine ai beni culturali e ambientali e che a tal fine le regioni costituiscono sistemi informativi regionali che sono in comunicazione con il Sistema informativo del catalogo generale; Ritenuto che i sistemi informativi regionali sono costituti in modo da assicurare la piena realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo del catalogo generale e per incrementare ed integrare in ambito locale gli archivi catalografici, in modo da corrispondere alle specifiche esigenze del Ministero, della regione e di ogni altro soggetto che concorra alla loro costituzione e in particolare: delle province, dei comuni singoli e associati, degli enti ecclesiastici e religiosi, degli istituti culturali e di ricerca attivi in ambito locale e di ogni altro eventuale soggetto pubblico e privato; Considerato che il Ministero e le regioni sottolineano l'importanza del concorso anche delle universita' e degli istituti di ricerca nella realizzazione del Sistema informativo del catalogo generale e dei sistemi informativi regionali; Considerato altresi' che ciascuna regione individua le convenienti forme di organizzazione e di articolazione territoriale del sistema informativo regionale di propria competenza e che le regioni garantiscono l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento dei diversi archivi presenti in ambito regionale che devono essere costantemente aggiornati a cura dei soggetti competenti; il Ministro per i beni e le attivita' culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue: Art. 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per mezzo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie da seguire nelle attivita' di catalogazione dei beni indicati in premessa, ai fini della loro validita' sull'intero territorio nazionale. Il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di tali standard e metodologie tenendo conto anche delle esperienze tecniche e scientifiche maturate.