Art. 4.
  Il  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali e le regioni,
mediante  la  commissione di cui al successivo art. 7, definiranno le
modalita' di gestione dei diritti d'autore sui dati condivisi (banche
dati comuni o con possibilita' di accesso reciproco).
  In  ogni caso si conviene sin d'ora che, nei reciproci rapporti, il
diritto  d'autore  e i diritti sulle immagini debbano essere regolati
come di seguito esposto:
    Stato  e  regioni  conservano  ciascuno  i  propri  diritti per i
materiali  che  sono  stati  e  che saranno prodotti distintamente da
ciascuno di essi;
    di  tali  materiali  Stato  e regioni concedono l'utilizzazione a
titolo   gratuito   limitatamente  agli  usi  non  commerciali  delle
amministrazioni medesime, delle province e degli enti locali;
    uno  specifico  diritto  a titolarita' comune tra Stato e singole
regioni  sara'  previsto per i materiali acquisiti con investimenti e
interventi comuni;
    specifici  accordi  potranno regolamentare i casi non previsti ai
punti precedenti.