Art. 2.
((  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Per  consentire  all'Agenzia  di  fare fronte tempestivamente e
compiutamente  ai  propri  compiti  istituzionali, in particolare per
quanto  concerne  il  supporto  al  Ministero  della  sanita'  per la
definizione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  da  correlare
effettivamente  alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la
dotazione organica del relativo personale e' determinata in cinquanta
unita'  di  personale  di  ruolo  e in trenta unita' di personale con
contratto  a  termine di diritto privato. L'Agenzia puo' avvalersi di
esperti  con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel
limite massimo di dieci unita'".
  1-bis. E'  abrogata  la  tabella  A allegata al decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266.
  2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115,
e' inserito il seguente:
  "Art.  2-bis  (Regolamento di organizzazione e funzionamento). - 1.
Con  regolamento  del  consiglio  di  amministrazione,  approvato dal
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  sono approvate le norme sul funzionamento
degli   organi   dell'Agenzia,   con   la  previsione  di  sottoporre
all'approvazione  dei  Ministeri  della  sanita'  e  del  tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica i bilanci e i rendiconti;
sull'organizzazione       dei       servizi:      sulla      gestione
amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando
quello  di  ruolo  in quattro categorie e in un livello di dirigenza,
quest'ultimo   nel  limite  di  otto  unita',  con  equiparazione  al
personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa
all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione
per  il  conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti
istituiti  di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al
personale gia' in servizio".
  2-bis.  All'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 115, le parole: "secondo la procedura prevista dall'articolo
5,  comma  2,  del  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 266" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "secondo   la   procedura   prevista
dall'articolo 2-bis del presente decreto".
  2-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, e' abrogato.
  2-quater.  Le  assunzioni  derivanti  dall'aumento  delle dotazioni
organiche  di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno  1993,  n.  266,  come  sostituito  dal  comma  1 del presente
articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in
ogni   caso,   non   sono  conteggiate  ai  fini  del  raggiungimento
dell'obiettivo  di  riduzione  del personale in servizio, previsto ai
sensi  dell'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e
successive  modificazioni.  Per  la  copertura  dei  posti  di  ruolo
dirigenziale  di  cui  all'articolo  2-bis del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  115,  introdotto dal comma 2 del presente articolo,
l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  puo' avvalersi delle
graduatorie  relative  ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero
della sanita'.
  3.  All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  115, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I componenti
degli  organi  dell'Agenzia  durano  in  carica  cinque  anni  e sono
rinnovabili una sola volta".
  4. All'articolo  5  del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
il comma e' sostituito dal seguente: ))
  "5. Alle  spese  di  funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un
contributo  annuo  a  carico  dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a
partire  dall'anno  2001.  Al  relativo  onere  si  provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 12,   comma  2,  lettera  b),  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  ((  come
rideterminata )) dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001).
 
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo 30
          giugno  1993,  n.  266  (Riordinamento  del Ministero della
          sanita',  a  norma  dell'art. 1, comma 1, lettera h), della
          legge  23  ottobre  1992, n. 421) a seguito delle modifiche
          apportate dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  5  (Agenzia per i servizi sanitari regionali). -
          1.   E'   istituita  una  agenzia  dotata  di  personalita'
          giuridica  e  sottoposta alla vigilanza del Ministero della
          sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali,
          di  valutazione  comparativa dei costi e dei rendimenti dei
          servizi  resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni
          e   sprechi   nella  gestione  delle  risorse  personali  e
          materiali    e    nelle    forniture,    di   trasferimento
          dell'innovazione   e   delle   sperimentazioni  in  materia
          sanitaria.
              2. (Abrogato).
              3.  Il  direttore  dell'Agenzia e' nominato con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro   della   sanita',  tra  esperti  di  riconosciuta
          competenza  in  materia  di organizzazione e programmazione
          dei  servizi  sanitari, anche estranei all'amministrazione.
          Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
          durata quinquennale non rinnovabile.
              4. Per    consentire    all'Agenzia   di   far   fronte
          tempestivamente   e   compiutamente   ai   propri   compiti
          istituzionali,   in  particolare  per  quanto  concerne  il
          supporto  al Ministero della sanita' per la definizione dei
          livelli    essenziali    di    assistenza,   da   correlare
          effettivamente   alle   risorse  finanziarie  necessarie  e
          disponibili,  la  dotazione organica del relativo personale
          e'  determinata in cinquanta unita' di personale di ruolo e
          in  trenta  unita'  di personale con contratto a termine di
          diritto  privato.  L'Agenzia  puo' avvalersi di esperti con
          rapporto  di  collaborazione  coordinata e continuativa nel
          limite massimo di dieci unita'.
              5. Alle  spese  di  funzionamento  dell'Agenzia  si  fa
          fronte  con un contributo annuo a carico dello Stato pari a
          lire  12,8  miliardi  a partire dall'anno 2001. Al relativo
          onere   si   provvede   mediante  corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 12, comma 2,
          lettera b),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502,  e  successive modificazioni, come rideterminata dalla
          tabella  C  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388 (legge
          finanziaria 2001).
              6.  Sono  abrogati  i  commi 11 e 12 dell'art. 53 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833".
              - Il   testo   della  tabella  A  allegata  al  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, abrogata dalla presente
          legge,    recava:   "Dotazione   organica   del   personale
          dell'Agenzia  per  l'organizzazione  dei  servizi  sanitari
          regionali".
              - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 115 (Completamento del riordino dell'Agenzia per i
          servizi  sanitari  regionali, a norma degli articoli 1 e 3,
          comma  1,  lettera  c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) a
          seguito  delle modifiche apportate dalla presente legge, e'
          il seguente:
              "Art. 3 (Norme finali). - 1. Alla nomina dei componenti
          degli  organi  dell'Agenzia  di  cui all'art. 2 si provvede
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore dei
          presente decreto.
              2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la
          procedura  prevista  dall'art.  2-bis del presente decreto,
          l'organizzazione  e  il  funzionamento dell'Agenzia restano
          disciplinati  dalle  disposizioni  del  decreto 22 febbraio
          1994,  n.  233,  del  Ministro  della  sanita',  in  quanto
          compatibili con le disposizioni del presente decreto".
              - Il  testo  dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  recante  "Misure  per  la  stabilizzazione  della
          finanza pubblica", e' il seguente:
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31  dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni  2002  e  2003 deve essere realizzata
          un'ulteriore  riduzione di personale non inferiore allo 0,5
          per  cento  rispetto  a  quello  in servizio al 31 dicembre
          1997.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4  agosto  1975,  n.  397, in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  due aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma 5,  si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          moli.
              12. (Omissis).
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del decreto legislativo 3
          febbraio   1993,   n.   29,   e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui all'art. 6 del decreto-legge 21
          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1o  gennaio  1994  secondo  quanto previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma 3,  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti  professionali  e,  comunque,  non  oltre il 31
          dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in
          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo   3  febbraio 1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il   personale   di  cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri  e'  valutabile  ai  fini  della
          progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre  1996,  n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
          dell'art.  1  della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, come
          modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della legge
          15  maggio  1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549  del  1995  avviene nell'ambito della programmazione di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23  dicembre 1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
          segreto d'ufficio".
              - Il  testo  dell'art. 2 del citato decreto legislativo
          31  marzo 1998, n. 115, a seguito delle modifiche apportate
          dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  2  (Organi).  -  1.  Sono organi dell'Agenzia il
          presidente  del  consiglio di amministrazione, il consiglio
          di   amministrazione,  il  direttore  ed  il  collegio  dei
          revisori  dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia
          durano  in  carica  cinque anni e sono rinnovabili una sola
          volta.
              2.  Il presidente del consiglio di amministrazione, che
          assume  la  rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede
          il consiglio di amministrazione.
              3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' composto dal
          presidente  e  da quattro membri. Il presidente e' nominato
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome. I membri del consiglio di
          amministrazione  sono  nominati  con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro della
          sanita';  due  di  essi  sono  designati  dalla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome, unificati con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali.  Tutti i componenti del consiglio di
          amministrazione  sono  scelti  tra  esperti di riconosciuta
          competenza  in  materia  di organizzazione e programmazione
          dei   servizi   sanitari,   anche  estranei  alla  pubblica
          amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse
          modalita', una sola volta.
              4.  Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
          sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome,
          tra  esperti  di  riconosciuta  competenza  in  materia  di
          organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche
          estranei  all'amministrazione.  Il  rapporto  di lavoro del
          direttore e' regolato da contratto di diritto privato e non
          e'  immediatamente  rinnovabile; alla scadenza del triennio
          la  nomina  puo'  essere  rinnovata  per una sola volta, su
          proposta  del  consiglio  di  amministrazione dell'Agenzia,
          motivata   con  riferimento  all'eccellenza  dei  risultati
          raggiunti.
              5.  Il  direttore  esercita  tutti i poteri di gestione
          dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della
          medesima".
              - Il  testo  dell'art.  12,  comma  2,  lettera  b) del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502 ("Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421") e' il seguente:
                "b) iniziative  previste  da  leggi  nazionali  o dal
          Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie".