IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti Organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari:
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Vista   la   richiesta   presentata  in  data  20 aprile  2000  dal
laboratorio  ARPAT  -  Agenzia regionale per la protezione ambientale
della  Toscana,  ubicato  in  Lucca,  via  Vallisneri  n.  6 volta ad
ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli
oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  della predetta circolare e in particolare ha dimostrato
di  avere  ottenuto  l'accreditamento  per l'effettuazione di singole
prove  o  gruppi  di  prove  da organismo conforme alla norma europea
EN 45003;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;
                             Autorizza:
  Il   Laboratorio  ARPAT  -  Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale  della  Toscana,  ubicato  in  Lucca, via Vallisneri n. 6,
nella  persona  del  responsabile dott. Vladimiro Giaconi ad eseguire
analisi   ufficiali   nel  settore  oleico  per  l'intero  territorio
nazionale.
  Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita'  triennale  e la domanda di rinnovo
deve  essere  inoltrata  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
  Il  responsabile  del  laboratorio sopra identificato ha l'onere di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 19 marzo 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio