Art. 3. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuto a consegnare, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni. Il presente decreto sara' inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 2001 p. Il direttore generale: Zodda