Art. 3.
  L'Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuto a consegnare,
al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  due  esemplari per ogni versione delle suddette monete da
utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
  Il presente decreto sara' inviato all'ufficio centrale del bilancio
per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 aprile 2001
                                      p. Il direttore generale: Zodda