Art. 4.
  Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lombardia
non adottera' le determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 16,
comma,  1,  della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato
in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte,
i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.