Art. 2.
  1.  Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di
cui  all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva
di  contributo  dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei
dati  forniti  dal conto annuale del personale in servizio pubblicato
dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e  tenuto  conto  della  quota  di  contributo individuale
concordata  tra l'Aran e l'organismo di coordinamento dei comitati di
settore,  ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea,
del  decreto  legislativo  n.  29  del  1993.  Gli  enti pubblici non
economici  non  compresi  nel conto annuale, pubblicato dal Ministero
del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, dovranno
individuare,  in  ogni  caso,  la  suddetta  somma  in  relazione  al
personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
  2.  Entro  il  28 febbraio  di  ciascun anno, gli enti pubblici non
economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN
mediante   accreditamento   sulla   contabilita'  speciale  intestata
all'ARAN  numero 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello
Stato  di  Roma,  dandone  contestuale  comunicazione  alla  medesima
Agenzia.