Art. 2. 1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'Aran e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale intestata all'ARAN numero 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.