Art. 2. Disposizioni transitorie e finali 1. Le istanze di cui al precedente art. 1, comma 1, debbono essere presentate alla cassa conguaglio per il settore elettrico, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2001, corredate della documentazione comprovante la ricorrenza di entrambe le condizioni di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere a) e b). 2. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 22 marzo 2001 Il presidente: Ranci