Art. 2.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Le istanze di cui al precedente art. 1, comma 1, debbono essere
presentate  alla cassa conguaglio per il settore elettrico, a pena di
decadenza,  entro  e  non  oltre  il  31 luglio 2001, corredate della
documentazione comprovante la ricorrenza di entrambe le condizioni di
cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere a) e b).
  2. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)   ed   entra   in   vigore  dalla  data  di
pubblicazione.
    Milano, 22 marzo 2001
                                                 Il presidente: Ranci