(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 3
                DEFINIZIONI E PARAMETRI DIMENSIONALI
                    DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
    I  parametri  dimensionali  delle imprese sono dettati sulla base
della  "Disciplina  comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore
delle   piccole   e  medie  imprese"  e  sono  indicati  dal  decreto
18 settembre  1997  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o ottobre 1997,
n.  229,  e  sue  successive  integrazioni,  che  di  seguito vengono
riassunte.
    1) e' definita "piccola" l'impresa che:
      a) ha meno di 50 dipendenti e
      b) ha  un  fatturato  annuo  non  superiore a 7 milioni di EUR,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
      c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, in appresso
definito;
    2)  e'  definita  "media" l'impresa che, non classificandosi come
"piccola":
      d) ha meno di 250 dipendenti, e
      e) ha  un  fatturato  annuo  non superiore a 40 milioni di EUR,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
      f) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, in appresso
definito;
    3)  e'  definita  "grande" l'impresa che non rientri in una delle
precedenti definizioni.
    Nel  caso  in  cui  l'impresa richiedente l'agevolazione detenga,
anche  indirettamente,  il  25%  o piu' del capitale o dei diritti di
voto di una o piu' imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del
fatturato  annuo  o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti
di  cui  sopra,  sono  calcolati  come  somma  dei  valori riferiti a
ciascuna delle predette imprese.
    Il  capitale  e  i  diritti  di voto sono detenuti indirettamente
dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una
o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti
per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima.
    E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti
di  voto  non  siano  detenuti  per il 25% o piu' da una sola impresa
oppure  congiuntamente  da piu' imprese non conformi alle definizioni
di  piccola  e  media  impresa  o di piccola impresa secondo il caso;
pertanto,  al  fine  di  effettuare  la  verifica  del  requisito  di
indipendenza,  debbono  essere  sommate  tutte  le  partecipazioni al
capitale  sociale  o  i  diritti  di  voto  detenuti  da  imprese  di
dimensioni  superiori.  La predetta soglia puo' essere superata nelle
due fattispecie seguenti:
      a) se   l'impresa  e'  detenuta  da  societa'  di  investimenti
pubblici,   societa'   di   capitali   di   rischio   o   investitori
istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo
individuale o congiunto sull'impresa;
      b) se  il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile
determinare  da  chi  e'  detenuto  e  se l'impresa dichiara di poter
legittimamente   presumere   la   sussistenza   delle  condizioni  di
indipendenza.
    Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:
      a) per  fatturato,  corrispondente  alla  voce  A.1  del  conto
economico  redatto  secondo  le  vigenti  norme  del  codice  civile,
s'intende  l'importo  netto  del  volume  d'affari  che comprende gli
importi  provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di
servizi   rientranti   nelle   attivita'  ordinarie  della  societa',
diminuiti  degli  sconti  concessi sulle vendite nonche' dell'imposta
sul  valore  aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con
il volume d'affari.
      b) il  fatturato  annuo  ed  il  totale di bilancio sono quelli
dell'ultimo   esercizio   contabile   approvato   precedentemente  la
sottoscrizione   della   domanda  di  agevolazione;  per  le  imprese
esonerate   dalla  tenuta  della  contabilita'  ordinaria  e/o  dalla
redazione   del   bilancio  le  predette  informazioni  sono  desunte
dall'ultima  dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare,
per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto
delle  attivita'  e  delle passivita' redatto con i criteri di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformita'
agli art. 2423 e seguenti del codice civile;
      c) il  numero  di  dipendenti occupati corrisponde al numero di
unita'-lavorative-anno  (ULA),  cioe'  al  numero  medio  mensile  di
dipendenti   occupati  a  tempo  pieno  durante  un  anno,  mentre  i
lavoratori   a  tempo  parziale  e  quelli  stagionali  rappresentano
frazioni  di  ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello
cui  si  riferiscono  i  dati  di  cui  al  precedente  punto b); per
dipendenti  occupati  si  intendono  quelli  a  tempo  determinato  o
indeterminato,  iscritti  nel  libro  matricola  dell'impresa,  fatta
eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
      d) la  composizione  della  compagine  sociale o dei diritti di
voto  dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di societa'
di  capitali,  e' quella risultante alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione.
    Per  le  imprese  costituite  da  non  oltre un anno alla data di
sottoscrizione   della  domanda  di  agevolazione,  sono  considerati
esclusivamente  il  numero  delle  unita'  lavorative  in azienda, la
composizione   della   compagine   sociale  o  dei  diritti  di  voto
dell'impresa  richiedente  ed  il  totale di bilancio risultanti alla
stessa data.