Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' esteso anche al lavoratore Giorgio De Stradi per il periodo dal 28 luglio 2000 al 27 gennaio 2001. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2001 Il direttore generale: Daddi