Art. 4.
  1.  Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali
sono   nominati   i  componenti  del  comitato  secondo  la  seguente
composizione:
    a) il   capo   del   Dipartimento  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari e dei servizi;
    b) due  funzionari  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  tra  cui il direttore generale della qualita' dei prodotti
agroalimentari e della tutela del consumatore;
    c) un  funzionario  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
    d) un funzionario del Ministero della sanita';
    e) un funzionario del Ministero degli esteri;
    f) un  funzionario  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali;
    g) tre  membri  designati  dalla  conferenza  di presidenti delle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
    h) sette  membri  esperti  particolarmente competenti nel settore
dell'agroalimentare,  scelti dal Ministro, di cui uno con funzioni di
vice presidente;
    i) tre  membri  scelti  fra  sei  designati  dalle organizzazioni
professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2.  Le  funzioni di segretario sono svolte da uno dei funzionari di
cui al comma 1, lettera b).