Art. 4. 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono nominati i componenti del comitato secondo la seguente composizione: a) il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi; b) due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali tra cui il direttore generale della qualita' dei prodotti agroalimentari e della tutela del consumatore; c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) un funzionario del Ministero della sanita'; e) un funzionario del Ministero degli esteri; f) un funzionario del Ministero per i beni e le attivita' culturali; g) tre membri designati dalla conferenza di presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano; h) sette membri esperti particolarmente competenti nel settore dell'agroalimentare, scelti dal Ministro, di cui uno con funzioni di vice presidente; i) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei funzionari di cui al comma 1, lettera b).