Art. 10
                 SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE
                    AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO
   1.   I   soggetti  sindacali  nelle  strutture  amministrative  di
riferimento  sono  le  rappresentanze  sindacali aziendali costituite
espressamente   per   l'area  della  dirigenza  dalle  organizzazioni
sindacali  ammesse  alle  trattative  per  la sottoscrizione dei CCNL
della  stessa area dirigenziale, ai sensi dell'Art. 47 bis del D.Lgs.
n. 29/1993.
   2.  La  disciplina  del  comma  1 ha carattere transitorio e trova
applicazione  fino  alla costituzione delle specifiche rappresentanze
dei dirigenti ai sensi dell'Art. 47, comma 9, del d.lgs. n. 29/93.
   3.  Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2,
il  complessivo  monte  dei permessi sindacali, pari ad 67 minuti per
dirigente  ai  sensi  dell'Art. 8, comma 1, del CCNQ sui distacchi ed
aspettative  sindacali del 7.8.1998, e' interamente fruibile da parte
dei  soggetti  indicati  nell'Art.  10,  comma  1 del CCNL quadro del
7.8.1998;  nello stesso periodo e ai soli fini della ripartizione del
monte  permessi,  il grado di rappresentativita' delle organizzazioni
sindacali  ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente
CCNL  e'  accertata,  in  ciascun  ente,  sulla  base  del  solo dato
associativo  espresso  dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai
dirigenti  per  il  versamento  dei  contributi sindacali rispetto al
totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente.