Art. 14
                        INCARICHI AGGIUNTIVI
   1.  Trova  applicazione  l'Art. 24, c. 3, del d.lgs. n. 29/1993; i
compensi  previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in
ragione  del  loro ufficio o comunque conferiti dalle amministrazioni
presso  cui  prestano  servizio  o  su designazione delle stesse sono
corrisposti   dai   terzi   direttamente   alle   amministrazioni  ed
afferiscono  ai fondi di tali amministrazioni per essere destinati al
trattamento accessorio.
   2.  Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilita'
dei  dirigenti  che  svolgono  detti incarichi aggiuntivi, viene loro
corrisposta  ai  fini  del  trattamento  accessorio, in aggiunta alla
retribuzione di posizione e di risultato di cui all'Art. 37, comma 2,
nn.  4  e  5,  una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30%
della  somma  che  confluisce al fondo in attuazione del principio di
onnicomprensivita'.
   3. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1,
le amministrazioni seguono criteri che tengono conto degli obiettivi,
priorita'  e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e
responsabilita',   delle   capacita'   professionali   dei   singoli,
assicurando altresi' il criterio della rotazione.