Art. 15
                     LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
   1.   Nell'ambito   dei   processi   di   riforma   della  Pubblica
Amministrazione    verso    obiettivi   di   modernizzazione   e   di
efficienza/efficacia   al   servizio  dei  cittadini,  la  formazione
costituisce  un  fattore  decisivo  di successo e una leva strategica
fondamentale  per gli apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa
dirigenziale  tale carattere diviene piu' pregnante per la criticita'
del   ruolo  della  dirigenza  nella  realizzazione  degli  obiettivi
predetti.
   2.  In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione
e  l'aggiornamento  professionale  dei  dirigente  sono assunti dalle
amministrazioni   e   dagli  enti  come  metodo  permanente  teso  ad
assicurare  il costante adeguamento delle competenze manageriali allo
sviluppo  del  contesto  culturale,  tecnologico  e  organizzativo di
riferimento  e  a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione
orientata al risultato e all'innovazione.
   3.  Gli  interventi formativi, secondo le singole finalita', hanno
sia  contenuti  di  formazione  al  ruolo,  per sostenere processi di
mobilita'  o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo
sviluppo,  per  sostenere  processi  di  inserimento  in  funzioni di
maggiore  criticita' ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di
trasformazione.
   4.   L'aggiornamento   e   la  formazione  continui  costituiscono
l'elemento  caratterizzante  l'identita' professionale del dirigente,
da  consolidare  in  una  prospettiva aperta anche alla dimensione ed
alle  esperienze  europee  ed  internazionali.  Entro  tale quadro di
riferimento  culturale  e  professionale,  gli  interventi  formativi
hanno,   in  particolare,  l'obiettivo  di  curare  e  sviluppare  il
patrimonio  cognitivo  necessario  a  ciascun dirigente, in relazione
alle  responsabilita'  attribuitegli,  per  l'ottimale  utilizzo  dei
sistemi  di  gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di
controllo,  finalizzato  all'accrescimento  dell'efficienza/efficacia
della struttura e del miglioramento della qualita' dei servizi resi.
   5.  Ciascun ente o amministrazione, secondo i rispettivi strumenti
di  bilancio  e  le  specifiche sfere di autonomia e di flessibilita'
organizzativa  ed  operativa,  definisce  annualmente  la quota delle
risorse  da  destinare  ai programmi di aggiornamento e di formazione
dei dirigenti tenendo conto delle direttive governative in materia di
formazione  e  delle  finalita'  e delle politiche che le sottendono,
nonche'  delle  eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione
stessa   in   attuazione   del   Patto  sociale  per  lo  sviluppo  e
l'occupazione del 22-12-1998.
   6. Le politiche formative della dirigenza sono definite da ciascun
ente  o amministrazione in conformita' alle proprie linee strategiche
e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente
o  d'intesa  con altri enti, anche in collaborazione con Universita',
soggetti   pubblici   (quali   la  Scuola  Superiore  della  Pubblica
Amministrazione,  la  Scuola  centrale  tributaria,  etc.) o societa'
private  specializzate  nel  settore.  Le  attivita' formative devono
tendere,  in particolare, a rafforzare la sensibilita' innovativa dei
dirigenti  e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento
volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo
e competitivita'.
   7.  La  partecipazione  alle iniziative di formazione, inserite in
appositi  percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene concordata
dall'amministrazione  con  i  dirigenti interessati ed e' considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
   8.  Il  dirigente  puo',  inoltre,  partecipare,  senza  oneri per
l'amministrazione,   a   corsi   di   formazione   ed   aggiornamento
professionale che siano, comunque, in linea con le finalita' indicate
nei commi che precedono. A tal fine al dirigente puo' essere concesso
un  periodo  di aspettativa non retribuita per motivi di studio della
durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
   9.  Qualora  l'amministrazione  riconosca  l'effettiva connessione
delle  iniziative  di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente
ai  sensi  del  comma  7  con  l'attivita'  di  servizio e l'incarico
affidatogli,  puo'  concorrere  con  un proprio contributo alla spesa
sostenuta e debitamente documentata.