Art. 17
                         FERIE E FESTIVITA'
   1.  Il  dirigente  ha  diritto,  in  ogni  anno di servizio, ad un
periodo  di  ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due
giornate  previste  dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23
dicembre  1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la
retribuzione di posizione.
   2.   I   dirigenti   assunti   al  primo  impiego  nella  pubblica
amministrazione,  dopo  la  stipulazione  del  presente  CCNL,  hanno
diritto  a  30  giorni  lavorativi  di  ferie  comprensivi  delle due
giornate  previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi
dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
   3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui
il dirigente e' preposto l'orario settimanale di servizio si articoli
su  cinque  giorni  per  settimana, le ferie spettanti sono pari a 28
giornate  lavorative,  ridotte  a 26 per i dirigenti assunti al primo
impiego;  in  entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle
due giornate di cui al comma 1.
   4.  Al  dirigente sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da
fruire  nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle
condizioni ivi previste.
   5.  La  ricorrenza  del  Santo  Patrono  della localita' in cui il
dirigente  presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente
in giorno ordinariamente lavorativo.
   6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio
la  durata  delle  ferie e' determinata proporzionalmente al servizio
prestato,  in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di
mese  superiore  a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
   7.  Il  dirigente  che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi
del successivo Art. 18 conserva il diritto alle ferie.
   8.  Le  ferie  costituiscono  un  diritto  irrinunciabile e, salvo
quanto  previsto  al  comma  13,  non sono monetizzabili. Costituisce
specifica  responsabilita' del dirigente programmare e organizzare le
proprie  ferie  tenendo  conto  delle  esigenze  del  servizio  a lui
affidato,  coordinandosi  con  quelle  generali  della  struttura  di
appartenenza,  provvedendo  affinche'  sia assicurata, nel periodo di
sua   assenza,   la   continuita'   delle   attivita'   ordinarie   e
straordinarie.
   9.  In  caso  di  rientro  anticipato  dalle  ferie per impreviste
necessita'  di  servizio,  il  dirigente ha diritto al rimborso delle
spese  documentate  per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno  al  luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita'
di  missione  per  la  durata  del  medesimo viaggio; il dirigente ha
inoltre  diritto  al rimborso delle spese sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
   10.  Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu'
di  3  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero. E' cura del
dirigente  informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la
relativa documentazione sanitaria.
   11.  In  presenza di motivate esigenze personali o di servizio che
non  abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel corso
dell'anno,  le  ferie  dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno  successivo.  In caso di esigenze di servizio assolutamente
indifferibili,  tale  termine  puo'  essere  prorogato fino alla fine
dell'anno successivo.
   12. Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia
o  infortunio,  anche se tali assenze si siano protratte per l'intero
anno  solare.  In  tal  caso, il godimento delle ferie avverra' anche
oltre il termine di cui al comma 11.
   13.  Fermo  restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili
all'atto  della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa
e  non  fruite  dal  dirigente per esigenze di servizio, danno titolo
alla corresponsione del pagamento sostitutivo.