Art. 18
                         ASSENZE RETRIBUITE
   1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
   -  partecipazione  a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento  delle  prove,  ovvero  a congressi, convegni, seminari e
corsi  di  aggiornamento  professionale  facoltativo  entro il limite
complessivo di giorni otto per ciascun anno;
   -  lutti  per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo
grado o di affini di primo grado, o del convivente purche' la stabile
convivenza   con   il   lavoratore   o   la  lavoratrice  risulti  da
certificazione  anagrafica,  in ragione di giorni tre consecutivi per
evento;
   -  particolari  motivi  personali  o  familiari,  entro  il limite
complessivo di tre giorni per ciascun anno.
   2.  Il  dirigente  ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
   3.  Le  assenze  di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno
solare,   non   riducono  le  ferie  e  sono  valutate  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.
   4.  Durante  i  predetti  periodi  di  assenza al dirigente spetta
l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione.
   5.  Le assenze previste dall'Art. 33, comma 3, della legge 104 del
1992, come modificato ed integrato dagli articoli 18 e 20 della legge
n.  53/2000, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
   6.   Il   dirigente   ha   altresi'  diritto  ad  assentarsi,  con
conservazione  della  retribuzione, per tutti gli eventi in relazione
ai  quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti
di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque
denominati.