Art. 19
                          CONGEDI PARENTALI
   1.  Sono  operative,  in  quanto  immediatamente  applicabili,  le
disposizioni  contenute  nella legge n. 53/2000 in materia di congedi
dei genitori ed a sostegno della maternita' e paternita'.
   Entro  un  anno  dalla  sottoscrizione del presente CCNL, le parti
firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della
disciplina  di  cui al presente articolo, in conseguenza dell'entrata
in  vigore  del  T.U.  di cui all'articolo 15 della legge n. 53/2000.
Fino  alla  definizione  dell'accordo  di  cui al presente comma sono
fatte  salve  le  eventuali  disposizioni  piu'  favorevoli  dei CCNL
precedenti,  ferma restando l'alternativita' per la lavoratrice madre
o per il lavoratore padre.
   2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi  dell'articolo  4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della
legge  n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche'
le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.
   3. L'astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici
madri  e  per  i  lavoratori  padri  e'  disciplinato  dalla legge 30
dicembre  1971,  n.  1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come
modificate e integrate dalla legge n. 53/2000.
   4.  Le  eventuali  festivita'  cadenti nel periodo di assenza sono
computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
   5.  Al  rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione
dei  congedi  parentali,  si applica quanto previsto dall'articolo 17
della legge n. 53/2000.