Art. 22
               INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE
                         A CAUSA DI SERVIZIO
   1.  In  caso  di  assenza  per  invalidita'  temporanea  dovuta ad
infortunio  sul lavoro il dirigente ha diritto alla conservazione del
posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al dirigente
spetta   l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione  di
posizione fissa e variabile.
   2.  Fuori  dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a
malattia  riconosciuta  dipendente da causa di servizio, al dirigente
spetta   l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione  di
posizione fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.
   3.  Decorso  il  periodo massimo di conservazione del posto di cui
all'Art.  21,  commi  1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo
stesso  Art. 21, comma 3. Nel caso in cui l'amministrazione decida di
non  procedere  alla  risoluzione  del rapporto di lavoro prevista da
tale  disposizione,  per  l'ulteriore periodo di assenza al dirigente
non spetta alcuna retribuzione.
   4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa
di   servizio  delle  infermita',  per  la  corresponsione  dell'equo
indennizzo  e  per  la  risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilita'  permanente  e'  regolato  dalle  disposizioni  vigenti in
materia nei singoli ordinamenti.