Art. 24
                   DIRIGENTI A DISPOSIZIONE DELLA
                PRESIDENZA DEL CONSiGLIO DEI MINISTRI
   1.  Dalla  data  di sottoscrizione del presente CCNL, al dirigente
posto  a  disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al
termine  dell'incarico,  nonche' a quelli di cui all'Art. 6, comma 2,
del  D.P.R.  26.2.1999  n.  150,  spetta,  per  i  primi sei mesi, la
retribuzione  di posizione nei valori fissi previsti dal contratto in
relazione  alla  fascia  di  appartenenza. Per il semestre successivo
l'importo  della  retribuzione  di posizione e' decurtato del 50%. In
caso    di   valutazione   complessiva   negativa   sull'espletamento
dell'incarico  non  e' dovuta alcuna retribuzione di posizione per il
periodo  di permanenza nel ruolo unico. Dopo il secondo semestre e in
presenza  di  almeno  due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti,
non  e'  del  pari dovuta alcuna retribuzione di posizione. Le stesse
norme si applicano al dirigente posto a disposizione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri al termine dell'incarico.
   2.  I  dirigenti  di  cui al primo comma possono essere utilizzati
nell'ambito  di progetti specifici, di cui al comma 2 dell'Art. 6 del
D.P.R.  150/1999,  anche  da altre amministrazioni non ricomprese nel
ruolo unico.
   3.  Per  i  dirigenti  di  cui al presente articolo possono essere
organizzate  specifiche  iniziative  di  aggiornamento  professionale
mirate  ad  assicurare  le condizioni per il migliore e piu' efficace
espletamento del nuovo incarico.