Art. 24 DIRIGENTI A DISPOSIZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSiGLIO DEI MINISTRI 1. Dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, al dirigente posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine dell'incarico, nonche' a quelli di cui all'Art. 6, comma 2, del D.P.R. 26.2.1999 n. 150, spetta, per i primi sei mesi, la retribuzione di posizione nei valori fissi previsti dal contratto in relazione alla fascia di appartenenza. Per il semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione e' decurtato del 50%. In caso di valutazione complessiva negativa sull'espletamento dell'incarico non e' dovuta alcuna retribuzione di posizione per il periodo di permanenza nel ruolo unico. Dopo il secondo semestre e in presenza di almeno due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti, non e' del pari dovuta alcuna retribuzione di posizione. Le stesse norme si applicano al dirigente posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine dell'incarico. 2. I dirigenti di cui al primo comma possono essere utilizzati nell'ambito di progetti specifici, di cui al comma 2 dell'Art. 6 del D.P.R. 150/1999, anche da altre amministrazioni non ricomprese nel ruolo unico. 3. Per i dirigenti di cui al presente articolo possono essere organizzate specifiche iniziative di aggiornamento professionale mirate ad assicurare le condizioni per il migliore e piu' efficace espletamento del nuovo incarico.