Art. 25 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai precedenti Art. 21 e 22 ha luogo: a) al compimento del limite massimo di eta' o al raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio previsti dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione; b) per recesso del dirigente; c) per recesso dell'amministrazione; d) per risoluzione consensuale.