Art. 25
             CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
   1.  La  cessazione  del  rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
superato  il  periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per
causa di malattia di cui ai precedenti Art. 21 e 22 ha luogo:
a) al  compimento  del  limite  massimo  di  eta' o al raggiungimento
   dell'anzianita'  massima di servizio previsti dalle norme di legge
   applicabili nell'amministrazione;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'amministrazione;
d) per risoluzione consensuale.