Art. 26
                  CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
                       E OBBLIGHI DELLE PARTI
   1.  La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo   di   eta'  avviene  automaticamente  al  verificarsi  della
condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La
cessazione   del   rapporto   e'  comunque  comunicata  per  iscritto
dall'amministrazione.  Nel caso di compimento dell'anzianita' massima
di  servizio  o del limite massimo di eta', l'amministrazione risolve
il  rapporto  senza  preavviso, salvo domanda dell'interessato per la
permanenza  in  servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno
tre mesi prima.
   2.   Nel   caso  di  recesso  del  dirigente,  questi  deve  darne
comunicazione  scritta  all'amministrazione  rispettando i termini di
preavviso.
   3.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto, senza diritto ad alcuna
indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che,
salvo  casi di comprovato impedimento decorsi quindici giorni, non si
presenti  in  servizio  o  non  riprenda  servizio  alla scadenza del
periodo di congedo.