Art. 28
                     NULLITA' DEL LICENZIAMENTO
   1.  Il  licenziamento  e'  nullo  in  tutti  i  casi  in  cui tale
conseguenza  e' prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto
di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se  e'  dovuto  a  ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero
   riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua;
b) se   e'  intimato,  senza  giusta  causa,  durante  i  periodi  di
   sospensione  previsti  dall'Art.  2110  del  codice  civile e come
   regolamentati dagli articoli 19, 20 e 21 del presente CCNL.
2. In  tutti  i  casi  di  licenziamento  discriminatorio dovuto alle
   ragioni  di  cui  alla lettera a) del comma 1 si applica l'Art. 18
   della legge n. 300 del 1970.