Art. 30
                        TERMINI DI PREAVVISO
   1.  Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione
automatica del rapporto di lavoro prevista all'Art. 27, comma 1 e del
recesso  per  giusta  causa,  negli  altri casi previsti dal presente
contratto  per  la  risoluzione  del  rapporto  con  preavviso  o con
corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori  15 giorni per ogni successivo anno di anzianita' fino a
   un  massimo  di  altri  4  mesi  di  preavviso.  A  tal fine viene
   trascurata  la  frazione  di  anno  inferiore  al semestre e viene
   considerata  come  anno  compiuto  la  frazione  di  anno uguale o
   superiore al semestre.
   2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1
sono ridotti ad un quarto.
   3.  I  termini  di  preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo
giorno  di  ciascun  mese,  e le eventuali assenze per malattia o per
aspettative,   che   intervengano   nel  periodo  di  preavviso,  non
procrastinano i termini stessi.
   4.  La  parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei  termini  di  cui  al comma 1 e' tenuta a corrispondere all'altra
parte  un'  indennita'  pari all'importo della retribuzione spettante
per  il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di
trattenere,  su  quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo
corrispondente  alla  retribuzione per il periodo di preavviso da lui
non osservato.
   5.  E'  in  facolta'  della  parte  che riceve la comunicazione di
recesso  risolvere  anticipatamente  il  rapporto, sia all'inizio che
durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
   6.  Durante  il  periodo  di preavviso non possono essere concesse
ferie.  Pertanto,  in  caso  di  preavviso  lavorato  si da' luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse.
   7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' lavorativa
a tutti gli effetti.
   8. In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde
agli  aventi  diritto  l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo
quanto   stabilito   dall'Art.   2122  del  c.c.  nonche'  una  somma
corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
   9.   L'indennita'   sostitutiva   del  preavviso  deve  calcolarsi
computando tutta la retribuzione di cui all'Art. 37.