Art. 33
         ATTIVITA' DIDATTICA DI DIRIGENTI PRESSO UNIVERSITA'
                   ED ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE
   1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici
ed  esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di
Universita' ed Istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di
materie  connesse  con  le problematiche dell'amministrazione e della
contrattazione   i   dirigenti   dell'area  1  possono  sottoscrivere
contratti di didattica integrativa o di insegnamento.
   Nelle  ipotesi  del  presente  articolo  i  dirigenti  interessati
potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale
o  svolgere  queste  attivita'  in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio,   previa   autorizzazione   del   Ministro   o  dell'organo
sovraordinato  per  il  dirigente  preposto  ad  ufficio dirigenziale
generale e di quest'ultimo per gli altri dirigenti.