Art. 33 ATTIVITA' DIDATTICA DI DIRIGENTI PRESSO UNIVERSITA' ED ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE 1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di Universita' ed Istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di materie connesse con le problematiche dell'amministrazione e della contrattazione i dirigenti dell'area 1 possono sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento. Nelle ipotesi del presente articolo i dirigenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale o svolgere queste attivita' in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del Ministro o dell'organo sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio dirigenziale generale e di quest'ultimo per gli altri dirigenti.