Art. 34
       ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO
   1. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi
della  legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse
di  studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 e' collocato, a
domanda,  in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto
il  periodo  di  durata  del  corso  o  della  borsa.  Il  periodo e'
considerato utile ad ogni altro effetto.